Articolo 1
1. Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.
2. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Articolo 2
1. Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Articolo 3
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale. [1]
Tabella A – Valori dell’imposta di bollo
Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
< 40.000 | esente |
≥ 40.000 < 150.000 | 40 |
≥ 150.000 < 1000000 | 120 |
≥ 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
≥ 5.000 000 < 25.000.000 | 500 |
≥ 25.000.000 | 1.000 |