Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Con il presente allegato sono individuate le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’articolo 13, comma 7, del codice, per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all’articolo 116 del codice.
Articolo 2 – Progettazione
1. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
Articolo 3 – Modalità di affidamento
1. Con riferimento all’affidamento delle opere di cui all’articolo 2, l’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del codice.
2. L’amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.
3. L’offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
Articolo 4 – Urbanizzazione a scomputo
1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.
Articolo 5 – Urbanizzazione primaria
1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.