Allegato VII

Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8

(Allegato IV dir. 25)


1. Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:

taba) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 8, comma 4;

tabb) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 8, comma 1, conformemente all’articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 8, comma 5 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessati o alle Autorità indipendenti competenti di cui all’articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.