Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

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1. La commissione giudicatrice e’ composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita’ e astensione di cui all’articolo 77, comma 6, nonche’ l’articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

a) verifica la conformita’ dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)

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1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.

2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:

a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;

b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo ((24, comma 2)). I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e per i giovani professionisti.

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’, la stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. ((Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del)) progetto di fattibilita’, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilita’ e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando puo’ altresi’ prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

Art. 153 (Bandi e avvisi)

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 63, comma 4, lo indicano nell’avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli ((71, 72 e 73)).

Art. 152 (Ambito di applicazione)

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1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all’articolo 35 e’ pari al valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all’articolo 35 e’ pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita’ in merito alla quale l’applicabilita’ dell’articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. ((Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilita’ delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica.)) Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta’ del progetto vincitore. ((Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilita’ nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, e’ calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera l).)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso puo’ costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 ((dell’articolo 46)), indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

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1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonche’ ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 ((del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)), e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresi’ la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo puo’ ((lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,)) attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. ((Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))

Art. 150 (Collaudo)

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1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.

Art. 149 (Varianti)

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1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita’ finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu’ dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificita’ dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora cio’ sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonche’ le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 148 (Affidamento dei contratti)

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1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche’ quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attivita’ riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonche’ di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, puo’ applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipendentemente dall’importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l’articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. ((Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, puo’ essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.))

7. L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo e’ consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita’ o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, secondo le modalita’ di cui all’articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza e’ altresi’ consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4.

Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione)

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1. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’intervento. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall’unicità dell’intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati ((, di regola,)) sulla base di un progetto esecutivo.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, può prevedere l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l’organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all’articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

Art. 146 (Qualificazione)

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1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice.

4. ((Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies)) sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. ((Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.))