Art. 1 (Principio del risultato)


1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua  esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei  principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile  nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta  applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena  verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon  andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della  comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per  l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di  programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.