March 30, 2023April 6, 2023 by Redazione Art. 150 (Settore dei porti e degli aeroporti) Libro III, Parte I 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.