Art. 153 (Norme applicabili)


1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:
a) articolo 71, salvo che la disposizione sull’avviso di pre-informazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo di cui all’allegato II.6, Parte II; 
b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell’ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell’articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse, e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;
c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l’innovazione indetti nell’ambito dei settori
speciali, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;
d) articoli 77, 78, 79 e 80;
e) articolo 85, salvo che la disposizione sull’avviso di preinformazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo.