1. Il contraente generale è una società avente per oggetto l’esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, oppure un consorzio stabile come definito dal presente codice:
a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari di cui al comma 2;
b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98.
2. È istituito, con il regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, il sistema di qualificazione del contraente generale, basato su classifiche, effettuate in base all’importo lordo delle procedure di aggiudicazione alle quali il contraente generale può partecipare. Il contraente generale non può partecipare a procedure di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo, ma può unirsi ad altro contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la classifica necessaria per partecipare.
3. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la qualità di contraente generale è attestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dietro richiesta dell’interessato, con atto che conserva la sua efficacia per tre anni. Fino alla predetta data, quando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provvede al tempestivo rilascio dell’attestazione, il contraente generale può partecipare alla procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.
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