Art. 19 (Principi e diritti digitali)


1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel  rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di  neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

2. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema  informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema  informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e  forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente  codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a  una banca dati o a un sistema informativo. 

3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti  digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati  e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di  cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei  regolamenti interni per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le  banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le  previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai  procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica  e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del  personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. 

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte,  l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le  piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la  conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26. 

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 

8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il  supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo,  statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo  comma, lettera r), della Costituzione.