(Articolo 37, comma 6)
Articolo 1 – Oggetto.
1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell’articolo 37, comma 6, del codice.
Articolo 2 – Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del codice;
e) «pianificazione delle attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attivita’ di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
f) «AUSA», l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Articolo 3 – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita’ del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonche’ i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresi’, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita’ delle centrali di committenza.
1-bis. ((In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonche’ in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l’adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all’amministrazione ricorrente o delegante.)).
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita’ e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta. Sono, altresi’, indicati i beni immobili nella disponibilita’ della stazione appaltante o dell’ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3.
3. ((I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita’ del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.))
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, nonche’ i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’elenco dei beni immobili e’ indicato nell’apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, e’ riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 e’ individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo e’ altresi’ indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale e’ riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita’ di precisa individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e’ riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro e’ riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprieta’ o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi’ se trattasi di lavoro complesso.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualita’ del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualita’ del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 37, comma 2, del codice;
d) conformita’ dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
9. Un lavoro puo’ essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o piu’ lotti funzionali, purche’ con riferimento all’intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall’articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.
10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita’ dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorita’ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita’ naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia’ approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonche’ i lavori per i quali ricorra la possibilita’ di finanziamento con capitale privato maggioritario.
11. Nell’ambito dell’ordine di priorita’ di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorita’ massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita’ naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonche’ quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.
12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell’elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorita’ ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente e’, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione.
14. ((Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, certificate per la fase di programmazione.))
Articolo 4 – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalita’ e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita’ dell’opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalita’ tenuto conto della complessita’, dell’impatto e del costo dell’opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi’, attivita’ di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacita’ attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 174 e seguenti del codice. ((A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche’ alla gestione delle stesse.))
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell’elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell’elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori e’ prevista nella prima annualita’.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento e alla fruibilita’ dell’opera:
a) riporta nell’elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarita’ dell’opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell’opera sul mercato;
b) riporta nell’elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell’ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
Articolo 5 – Modalita’ di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicita’.
1. Il programma di cui all’articolo 3 e’ redatto ogni anno, scorrendo l’annualita’ pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e’ rinunciato all’attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, nonche’ dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.
5.((Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)) Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. ((L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)) Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicita’ purche’ queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualita’ di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ((questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale)) nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu’ lavori gia’ previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o piu’ lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o piu’ lavori per la sopravvenuta disponibilita’ di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualita’ successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia’ contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. ((I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalita’ di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)).
11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale puo’ essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale puo’ essere altresi’ realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia’ previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, puo’ chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.
Articolo 6 – Contenuti, ordine di priorita’ del programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi nonche’ i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
1-bis. ((In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonche’ in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l’adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all’amministrazione ricorrente o delegante.))
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualita’ e fonte di finanziamento;
b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le ((beni)) e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3.
3. ((I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita’ del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.))
4. Ogni acquisto di ((beni)) e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 e’ individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale e’ previsto, e’ riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l’acquisto e’ riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita’ di precisa individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di ((beni)) e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di ((beni)) e servizi ricompresi nell’elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.
6. Il programma triennale contiene altresi’ i servizi di cui all’articolo 41, comma 10, del codice nonche’ le ulteriori acquisizioni di ((beni)) e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di ((beni)) e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora gia’ ricompresi nell’importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.
7. Le acquisizioni di ((beni)) e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell’acquisizione al quale sono connessi.
8. Nei programmi triennali degli acquisti di ((beni)) e servizi, per ogni singolo acquisto, e’ riportata l’annualita’ nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attivita’ degli stessi.
9. Per l’inserimento nel programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.
10. Il programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi riporta l’ordine di priorita’. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorita’ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le ((beni)) necessari in conseguenza di calamita’ naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di ((beni)) o servizi, nonche’ le ((beni)) e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le ((beni)) e i servizi per i quali ricorra la possibilita’ di finanziamento con capitale privato maggioritario.
11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorita’, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi. Il soggetto di cui al presente comma puo’ coincidere con quello di cui all’articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all’articolo 3, comma 14.
13-bis. ((Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.))
Articolo 7 – Modalita’ di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi. Obblighi informativi e di pubblicita’.
1. Il programma di cui all’articolo 6 e’ redatto ogni anno, scorrendo l’annualita’ pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non e’ riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda I, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di ((beni)) e servizi presenti nella prima annualita’ del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e’ rinunciato all’acquisizione.
3-bis. ((Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, e’ approvato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice.)).
3-ter. ((Successivamente all’approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e’ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed e’ trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi, per assenza di acquisti di ((beni)) e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di ((beni)) e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative a un acquisto di ((beni)) e servizi previsto in un programma triennale approvato.
8. I programmi triennali degli acquisti di ((beni)) e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu’ acquisti gia’ previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di ((beni)) e servizi;
b) l’aggiunta di uno o piu’ acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o piu’ acquisti per la sopravvenuta disponibilita’ di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualita’ dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti gia’ contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualita’ del programma possono essere altresi’ realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia’ previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
10. ((I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalita’ di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))
Articolo 8 – Modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
1. Negli elenchi annuali degli acquisti di ((beni)) e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano ((per ciascun lavoro o acquisto)) l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore ((o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega)) per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. ((9))
2. ((Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, nonche’, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell’accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l’art. 77, comma 1, lettera f)) che “al secondo periodo, le parole «dall’articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 6, comma 1,»”.
Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente allegato si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di ((beni)) e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, e’ abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, del codice.
Articolo 10 – Clausola di invarianza finanziaria.
1. All’attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Parte di provvedimento in formato grafico