SEZIONE I – QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e del progetto esecutivo
(Articoli da 41 a 44)
Articolo 1 – Quadro esigenziale.
1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell’intervento stesso, riporta:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivita’ o della specifica utenza alla quale l’intervento e’ destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento stesso;
2. ((Il documento di fattibilita’ delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, puo’ essere supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS). A questo fine, il documento di fattibilita’ delle alternative progettuali puo’ essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.))
3. La redazione del quadro esigenziale e’ di esclusiva competenza del committente.
Articolo 2 – Documento di fattibilita’ delle alternative progettuali.
1. Il documento di fattibilita’ delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», e’ redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed e’ prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3. Il DOCFAP ((puo’ essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana)) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita’ e al trasporto); per le opere puntuali, l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell’intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, puo’ analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell’opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonche’, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine e’ prevista la possibilita’ di effettuare indagini preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalita’ di cui all’articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP e’ sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, cosi’ articolata:
a) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi ((e GIS su scala urbana)) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilita’ dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la ((carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,)) e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilita’. Tali alternative possono essere ((sviluppate anche tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43));
d) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
e) indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle alternative progettuali esaminate;
f) stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici;
g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento.
5. In relazione a quanto stabilito all’articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP e’ sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, e’ facolta’ del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sara’ redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell’intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’ e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP e’ corredato anche di un’analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.
Articolo 3 – Documento di indirizzo alla progettazione.
1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP e’ redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, il DIP dovra’ essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP e’ allegato alla lettera d’incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
a) ((lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS));
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d) ((i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. Quando la progettazione e’ sviluppata tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;))
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell’intervento;
g) i limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;
h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento;
i) l’indicazione della procedura di scelta del contraente;
l) l’indicazione del criterio di aggiudicazione;
m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il contratto sara’ stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata ((dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale));
o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
q) le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita’, robustezza e resilienza delle opere;
2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita’ degli impianti;
r) l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;
s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
t) la possibilita’ di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in corso d’opera;
u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza contenente l’analisi del contesto ambientale con l’individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all’area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita’ dell’impresa, nonche’ la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.
2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell’ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.
3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, puo’ contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all’articolo 46 del codice, il DIP e’ integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell’intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati ((dalla disponibilita’)) di modelli informativi ((e GIS su scala urbana)) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
6. A seguito della redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo 4, il DIP e’ aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento puo’ costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, puo’ fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Articolo 4 – Livelli della progettazione di lavori pubblici.
1. Ai sensi dell’articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilita’ tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo.
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuita’, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3.
Articolo 4-bis. – ((Progettazione di servizi e forniture))
1. ((La progettazione di servizi e forniture e’ articolata in un unico livello ed e’ predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice)).
Articolo 5 – Quadro economico dell’opera o del lavoro.
1. Il quadro economico dell’opera o del lavoro e’ predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonche’ alle specifiche modalita’ di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, e’ cosi’ articolato:
a) ((lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;))
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita’ e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale;
e) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita’ preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita’, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attivita’ tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonche’ per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita’;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonche’ per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice;
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
SEZIONE II – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA
Articolo 6 – Progetto di fattibilita’ tecnico-economica.
1. Il progetto di fattibilita’ tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivita’.
2. ((Il PFTE e’ elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra’ inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE e’ supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS).))
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, ((strutture,)) geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita’ ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell’assetto geometrico-spaziale dell’opera (localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell’opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell’opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico ((tramite la procedura di verifica preventiva di cui all’Allegato I.8));
e) delle misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunita’ locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi’, l’officiosita’ idraulica dei corsi d’acqua (naturali e artificiali) interferiti dall’opera, l’idrogeologia del sottosuolo e la stabilita’ geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilita’ ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunita’ nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentano di migliorare il bilancio energetico dell’edificio, nell’ottica di una sostenibilita’ complessiva dell’intervento stesso;
d) all’utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita’ di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”;
f) alla ispezionabilita’ e manutenibilita’ dell’opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice;
g) all’adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita’ di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell’opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.
7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento e’, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate ((tramite la procedura di cui all’Allegato I.8));
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilita’ dell’opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica ((sulla modellazione informativa)), nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell’opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));
p) ((in caso di appalto integrato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;))
q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
8-bis. ((I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita’ tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell’opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.))
Articolo 6-bis – (( (Progetto di fattibilita’ per la finanza di progetto) ))
1. ((Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilita’ delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita’ composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l’opera e’ inserita, contenente anche una descrizione dell’opera medesima; la relazione e’ altresi’ corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell’ubicazione dell’intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita’ dell’opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell’opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita’ e’ composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell’investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.))
Articolo 7 – Relazione generale.
1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento si articola in:
a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessita’ dell’intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonche’ degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull’impatto occupazionale dell’intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell’opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);
2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:
a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilita’ dell’intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d’impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonche’ agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilita’ dell’intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, ((strutturali,)) geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualita’ dell’ambiente interessato dall’intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell’intervento stesso, nonche’ in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilita’ dell’intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze dell’intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilita’ delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l’intervento, alle relative modalita’ di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) indicazioni per l’efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilita’ logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
h) indicazioni su accessibilita’, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonche’ le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.
Articolo 8 – Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e’ corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).
2. La relazione tecnica riporta:
a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilita’ dell’intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui e’ inserita l’opera;
c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell’intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera;
f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all’efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Cio’ al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell’opera.
3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell’ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, e’ riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:
a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
b) mobilita’ e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’intervento;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d’impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
d) vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
e) aspetti paesaggistici;
f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonche’ il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’intervento;
h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilita’ e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
l) aspetti architettonici e funzionali dell’intervento;
m) aspetti strutturali;
n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessita’ di sicurezza, continuita’ di servizio, sostenibilita’ ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;
o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;
r) espropri, ove necessari.
4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell’opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:
a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalita’ e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi gia’ precedentemente eseguiti;
b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d’intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell’opera che si sviluppano nel sottosuolo;
c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’opera su cui viene effettuato l’intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento, nonche’ per la stima sommaria del costo dell’intervento;
e) descrizione dell’intervento da eseguire, che riporti:
1) la tipologia dell’intervento;
2) la finalita’ dell’intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l’impatto sull’esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) la funzionalita’ della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l’esercizio durante la realizzazione dell’intervento;
7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.
Articolo 9 – Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
1. ((La relazione illustra le attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilita’ alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.))
Articolo 10 – Studio di impatto ambientale.
1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell’opera.
2. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d’impatto ambientale. L’allegato IV alla direttiva, citato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:
a) descrizione del progetto – Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, cosi’ come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);
b) scenario di base – Descrizione dello stato attuale dell’ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorita’ siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);
c) fattori ambientali interessati – Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversita’, alle risorse naturali, a incidenti e calamita’ (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);
d) effetti sull’ambiente – Sezione che affronta il tema degli “effetti significativi” sull’ ambiente e dell’importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);
e) valutazione delle alternative – Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell’opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);
f) misure di mitigazione e compensazione – Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresi’ essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);
g) monitoraggio – Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d’impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);
h) sintesi non tecnica – Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull’ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).
3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si puo’ inoltre fare utile riferimento anche al documento “Valutazione d’Impatto Ambientale – Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)”, approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.
4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:
a) l’installazione del cantiere e alla viabilita’ di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l’ambiente e a contenere l’interferenza con il traffico locale;
b) l’indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita’ di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) l’indicazione delle modalita’ di gestione delle terre e rocce da scavo;
e) l’individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l’operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
f) le modalita’ di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
g) le modalita’ di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell’opera;
h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonche’ delle opere di sistemazione esterna.
Articolo 11 – Relazione di sostenibilita’ dell’opera.
1. La relazione di sostenibilita’ dell’opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:
a) la descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di risultati per le comunita’ e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttivita’, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l’individuazione dei principali portatori di interessi e l’indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o piu’ dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell’ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell’opera:
1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) adattamento ai cambiamenti climatici;
3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4) transizione verso un’economia circolare;
5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
6) protezione e ripristino della biodiversita’ e degli ecosistemi;
c) una stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
e) l’analisi del consumo complessivo di energia con l’indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
f) la definizione delle misure per ridurre le quantita’ degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all’opera) e delle opzioni di modalita’ di trasporto piu’ sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
g) una stima degli impatti socio-economici dell’opera, con specifico riferimento alla promozione dell’inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonche’ al miglioramento della qualita’ della vita dei cittadini;
h) l’individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera filiera societaria dell’appalto (subappalto); l’indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell’opera;
i) l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l’uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).
Articolo 12 – Elaborati grafici.
1. ((Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita’ di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui cio’ sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.))
2. La stazione appaltante o l’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o piu’ elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilita’ per singolo intervento.
3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:
a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche’ degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi’ riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell’intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell’intervento, estese a un ambito territoriale significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) carta del reticolo idrografico;
5) carta della potenzialita’ archeologica;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;
8) planimetria delle interferenze;
9) planimetrie catastali;
10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico- spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:
a) corografia generale di inquadramento dell’opera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
b) corografia contenente l’indicazione dell’andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all’orografia dell’area, al sistema integrato di mobilita’ e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche’ degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;
d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;
g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:
1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese a un ambito significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
7) carta della potenzialita’ archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
11) corografia in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l’ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere e’ rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l’ingombro complessivo dell’infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonche’ le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non e’ inferiore a 1:2000/200;
m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita’ da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell’opera;
o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;
p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l’indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.
5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresi’ le indicazioni relative alla suddivisione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici e’ predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.
7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Articolo 13 – Relazione specialistica sulla modellazione informativa.
1. ((La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all’articolo 1, comma 8, dell’allegato I.9 e la conformita’ ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all’articolo 1, comma 10, dell’allegato I.9.))
2. ((La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita’, fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche’ delle informazioni relative alla sostenibilita’ sociale, economica, e ambientale;
h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Articolo 13-bis – (( (Modelli informativi) ))
1. ((I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell’intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.))
2. ((I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilita’ Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identita’;
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita’;
m) sicurezza e salute))
3. ((I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all’ articolo 6 comma 7 del presente allegato.))
4. ((L’organizzazione e la struttura dei modelli informativi e’ funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e’ disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3 del presente allegato.))
Articolo 13-ter – (( (Capitolato informativo del PFTE) ))
1. ((Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all’articolo 1 comma 9, dell’allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento.))
2. ((Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresi’, la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.))
Articolo 14 – Disciplinare descrittivo e prestazionale.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:
a) l’indicazione delle necessita’ funzionali poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi, ove applicabile;
2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita’, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d’appalto con i contenuti di cui all’articolo 32 del presente allegato.
Articolo 15 – Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.
1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui e’ prevista l’area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonche’ alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita’ di scavo, nonche’ dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita’ del calcolo sommario di cui all’articolo 16 del presente allegato.
1-bis. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.))
1-ter. ((I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche’ l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.)).
1-quater. ((Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))
Articolo 16 – Calcolo sommario dei lavori.
1. Il calcolo sommario dei lavori e’ effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto e’ effettuato applicando alle quantita’ delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
2-bis. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.))
2-ter. ((Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.))
Articolo 17 – Quadro economico dell’intervento.
1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all’articolo 5, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all’articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l’aliquota del 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Articolo 18 – Cronoprogramma.
1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita’ di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attivita’, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.
2. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita’ di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all’allegato II.14.))
2-bis. ((Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.))
Articolo 19 – Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
1. Il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti e’ il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l’attivita’ di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita’, le caratteristiche di qualita’, l’efficienza e il valore economico.
2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificita’ dell’intervento, ed e’ costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione:
a) il manuale d’uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.
5. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’Amministrazione usuaria di conoscere le modalita’ per la migliore utilizzazione del bene, nonche’ tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu’ possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
6. Il manuale d’uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita’ di uso corretto.
7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita’ tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche’ per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione usuaria;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
10. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita’ di manutenzione dell’opera e delle sue parti.))
10-bis. ((I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica.))
10-ter. ((Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche’ descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))
Articolo 20 – Avvio delle procedure espropriative.
1. Nel caso in cui si debba procedere ad attivita’ espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all’articolo 27.
Articolo 21 – Appalto su progetto di fattibilita’ tecnica ed economica.
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell’intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovra’ contenere i seguenti elaborati:
a) piano di sicurezza e di coordinamento;
b) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
c) schema di contratto;
d) capitolato speciale d’appalto;
e) piano particellare di esproprio ove necessario;
f) capitolato informativo, se previsto.
SEZIONE III – PROGETTO ESECUTIVO
Articolo 22 – Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al precedente livello di progettazione di fattibilita’ tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita’ tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi’, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
3. Il progetto esecutivo e’ redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita’ urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita’ ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonche’ i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, e’ composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonche’, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
p-bis) ((modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;))
p-ter) ((capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
6. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.
7. Nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progetto esecutivo non puo’ prevedere significative modifiche alla qualita’ e alle quantita’ delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
Articolo 23 – Relazione generale.
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonche’ per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita’ di imprevisti.
2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalita’ di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
4. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di materiali da trattare con l’uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell’ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilita’ di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Articolo 24 – Relazioni specialistiche.
1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell’ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Articolo 25 – Elaborati grafici.
1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti piu’ idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita’ tecnico-economica;
b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonche’, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalita’ esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica;
f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attivita’ di cantiere, tra cui uno studio della viabilita’ di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l’ambiente, nonche’ l’indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l’utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. La stazione appaltante o l’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o piu’ elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.
3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all’esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
4. ((In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio’ e’ praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.))
Articolo 26 – Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.
1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, puo’ essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita’ di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora piu’ gravose delle condizioni di esercizio, nonche’ alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita’ dell’impianto stesso, nonche’ consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e’ effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilita’ tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalita’ di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilita’.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme – carpenterie, profili e sezioni – in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche’ i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l’esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l’indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita’ e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita’ di esecuzione qualora necessarie;
3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo e’ completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Articolo 27 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
1. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e’ il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attivita’ di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita’, le caratteristiche di qualita’, l’efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificita’ dell’intervento, ed e’ costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione:
a) il manuale d’uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita’ per la migliore utilizzazione del bene, nonche’ tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu’ possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita’ di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita’ tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche’ per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l’indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione – rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l’implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l’attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalita’ di controllo sul permanere del rischio di disponibilita’ in capo all’operatore economico;
d) la tracciabilita’ degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
9. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita’ di manutenzione dell’opera e delle sue parti.))
9-bis. ((I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.))
9-ter. ((Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))
Articolo 28 – Piano di sicurezza e di coordinamento.
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e’ il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni piu’ idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita’, e’ specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e’ redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita’ delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresi’ indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell’intervento.
3-bis. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.))
3-ter. ((I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche’ l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.))
3-quater. ((Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))
Articolo 29 – Quadro di incidenza della manodopera.
1. Il quadro di incidenza della manodopera e’ il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l’incidenza percentuale della quantita’ di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l’opera o il lavoro.
Articolo 30 – Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo e’ corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonche’ di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita’, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma e’ presentato dal concorrente insieme con l’offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, e’, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all’articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento attraverso l’utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attivita’ da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivita’.
d-bis) ((nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43, descrizione dell’eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attivita’, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.))
5. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attivita’ di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall’allegato II.14 al codice.))
5-bis. ((Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))
Articolo 31 – Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.
1. Il computo metrico estimativo e’ redatto applicando alle quantita’ delle lavorazioni da contabilizzare ((…)) i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantita’ totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita’ parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni)) da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, e’ redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalita’ del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate ((, sulla base degli indici sintetici previsti nell’Allegato II.2-bis)), in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantita’ stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita’ unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell’intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell’esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico estimativo puo’ prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio’ a carico dell’appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonche’ gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall’articolo 110 del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento puo’ essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione e’ affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell’allegato II.12 al codice.
8. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.))
8-bis. ((Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))
Articolo 32 – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalita’ e termini di collaudo;
i) modalita’ di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e’ allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto, nonche’ il computo metrico estimativo.
3. Il capitolato speciale d’appalto e’ diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalita’ di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita’ di prove nonche’, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio nonche’ le modalita’ di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresi’, l’obbligo per l’esecutore di redigere il piano di qualita’ di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita’, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita’ di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita’.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e’ previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e’ previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi’ definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e’ previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
8. Per i lavori il cui corrispettivo e’ in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita’. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.
9. Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche’ l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E’ facolta’ prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Articolo 32-bis – ((Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa ))
1. ((La relazione specialisticacentr+ sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all’articolo 1, comma 8 dell’Allegato I.9 e la conformita’ ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all’articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.))
2. ((La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita’, fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche’ delle informazioni relative alla sostenibilita’ sociale, economica, e ambientale;
h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche’ la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))
Articolo 32-ter – ((Capitolato informativo))
1. ((Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 9 dell’Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell’esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento.))
2. ((Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi’, la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.))
Articolo 33 – Piano particellare di esproprio.
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e’ redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e’ accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d’acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l’indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennita’.
2. Sulle mappe catastali sono altresi’ indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.
3. Il piano e’ corredato dell’elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell’immobile da espropriare o asservire ed e’ corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali nonche’ delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario e’ inoltre indicata l’indennita’ di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 da’ conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.
5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare e’ affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche’ al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita’ a lui imputabili.
6. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo’ richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attivita’ di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.)).
6-bis. ((Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.))
SEZIONE IV – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 34 – Verifica preventiva della progettazione.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del codice, la verifica e’ finalizzata ad accertare la conformita’ della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia’ approvati.
2. L’attivita’ di verifica e’ effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualita’, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’ ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.
3. Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica e’ incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attivita’ di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara e’ l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e’ sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall’affidatario e’ soggetto, prima dell’approvazione, all’attivita’ di verifica.
Articolo 35 – Accreditamento.
1. Per le attivita’ di verifica sono:
a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualita’ ((conforme)) con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA), nonche’ il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all’articolo 36, comma 3.
Articolo 36 – Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.
1. La stazione appaltante provvede all’attivita’ di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo’ avvalersi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonche’ nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l’appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
3. Per sistema interno di controllo di qualita’, ai fini dell’articolo 35, si intende un sistema ((conforme)) con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Articolo 37 – Disposizioni generali riguardanti l’attivita’ di verifica.
1. Il responsabile del progetto puo’ utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita’ di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L’attivita’ di verifica della progettazione, con esclusione dell’attivita’ di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e’ affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica e’ munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita’ professionali a norma dell’articolo 43.
4. ((Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica accerta la conformita’ del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica accerta la conformita’ del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all’articolo 13-bis del presente Allegato.))
Articolo 38 – Requisiti per la partecipazione alle gare.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma ((UNI CEI EN ISO/IEC 17020)), di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto relativo ai predetti servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, ((un direttore tecnico)) nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonche’ il rapporto conclusivo di cui all’articolo 41, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attivita’ di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonche’, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante puo’ richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente ne’ alla gara per l’affidamento della progettazione ne’ alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attivita’ di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.
Articolo 39 – Criteri generali della verifica.
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilita’;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilita’, coerenza e ripercorribilita’;
d) compatibilita’.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) affidabilita’:
1) la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza:
1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilita’;
2) la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) la verifica dell’esaustivita’ del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) la verifica dell’esaustivita’ delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) la verifica dell’esaustivita’ delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6) la verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilita’, coerenza e ripercorribilita’:
1) la verifica della leggibilita’ degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) la verifica della comprensibilita’ delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita’ delle calcolazioni effettuate;
3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilita’:
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita’ ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1) inserimento ambientale;
2.2) impatto ambientale;
2.3) funzionalita’ e fruibilita’;
2.4) stabilita’ delle strutture;
2.5) topografia e fotogrammetria;
2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.9) sicurezza antincendio;
2.10) inquinamento;
2.11) durabilita’ e manutenibilita’;
2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.
Articolo 40 – Verifica della documentazione.
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e’ effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonche’ con i requisiti definiti nello studio di fattibilita’ ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu’ critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita’ dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita’ dell’opera prevista e la complessita’ delle necessarie lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu’ di tali opere superi in valore ((il 10 per cento)) dell’importo totale dei lavori;
10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera e in conformita’ dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilita’ dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 17;
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
i-bis) ((per i modelli informativi, verificare la leggibilita’, tracciabilita’ e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonche’ della esaustivita’, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita’ ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;))
i-ter) ((per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Articolo 41 – Estensione del controllo e momenti della verifica.
1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l’attivita’ di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo’ essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita’ dell’opera.
3. In presenza di elevata ripetitivita’ di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia’ oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attivita’ di controllo successiva puo’ essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia’ esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell’attivita’ di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.
6. Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attivita’ svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:
a) alla accessibilita’ delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita’ del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 42 – Responsabilita’.
1. Nei limiti delle attivita’ di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita’ o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilita’ degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilita’ del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
2. Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi e’ tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed e’ escluso per i successivi tre anni dalle attivita’ di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 43, resta ferma la responsabilita’ del soggetto esterno incaricato dell’attivita’ di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilita’, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilita’ disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione del progetto, di cui all’articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilita’ inerenti a errori od omissioni progettuali.
Articolo 43 – Garanzie.
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:
1) non inferiore al 5 per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 14 del codice;
2) non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita’ puo’ essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attivita’, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Articolo 44 – Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita’ di verifica.
1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attivita’ di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 42, comma 4, del codice.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita’ e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori.