Allegato I.8 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)


(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1

1. La verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dall’articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura ((distinta in due fasi.))

2. Ai fini della verifica di assoggettabilita’ alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del codice, ((nella prima fase,)) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilita’ dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita’, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e’ richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia’ impegnate dai manufatti esistenti.

3. Presso il Ministero della cultura e’ istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita’ di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l’elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 20 marzo 2009, n. 60.

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo’ richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita’ ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilita’ in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e’ stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non piu’ di quindici giorni in caso di necessita’ di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.

5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l’esito della verifica di assoggettabilita’ sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilita’ in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l’assistenza archeologica in corso d’opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

6. In ogni caso, la comunicazione relativa all’esito della verifica di assoggettabilita’ consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all’esito finale della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.

7. ((L’eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, e’ realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 16 dell’Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita’:))

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.

8. ((L’eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall’avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.)) La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non puo’ essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. Qualora la verifica preventiva dell’interesse archeologico si protragga oltre l’inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell’affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell’esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori ((e deve includere l’eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 16 dell’Allegato II.18.))

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.