Allegato II.17 (Servizi sostitutivi di mensa)


(Articolo 131, comma 6)

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalita’.

1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali puo’ essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Articolo 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende:

a) per attivita’ di emissione di buoni pasto, l’attivita’ finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attivita’ elencate all’articolo 3;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;

d) per societa’ di emissione, l’impresa che svolge l’attivita’ di emissione di buoni pasto, legittimata all’esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita’ attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all’articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita’ elencate all’articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa’ di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa’ di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonche’ il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e’ titolato a utilizzarli;

h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 6.

Articolo 3 – Esercizi presso i quali puo’ essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e’ erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l’attivita’ di mensa aziendale e interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societa’ semplici esercenti l’attivita’ agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;

f) nell’ambito dell’attivita’ di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell’ambito dell’attivita’ di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attivita’ di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attivita’ di produzione industriale.

2. Ai fini delle attivita’ di cui al comma 1, resta ferma la necessita’ del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Caratteristiche dei buoni pasto.

1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;

c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, ne’ cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa’ di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura: «Il buono pasto non e’ cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; puo’ essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e’ utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

c) l’obbligo di firma del titolare del buono pasto e’ assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e’ riportata elettronicamente.

4. Le societa’ di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita’ del buono pasto.

Articolo 5 – Contenuto degli accordi.

1. Gli accordi stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilita’ del buono pasto, relative alle condizioni di validita’, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;

c) l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla societa’ emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d) l’indicazione del termine di pagamento che la societa’ emittente e’ tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell’osservanza di quanto disposto dal comma 6;

e) l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potra’ esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

f) l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societa’ emittente, ivi compresi quelli per l’espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la societa’ di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un’offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la liberta’ della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la societa’ di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantita’ o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita’.

5. Ai fini dell’attuazione del comma 1, lettera c), e’ vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu’ elevato di quello stabilito dalla societa’ emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attivita’ necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Nell’ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonche’ della valutazione di congruita’ delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della gara.

8. E’ vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facolta’ dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l’applicabilita’, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa’ di emissione.

Articolo 6 – Disposizioni finali.

1. Il valore facciale del buono pasto e’ comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia’ stipulati, ferma restando la liberta’ delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l’equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell’efficacia del medesimo.