(( (articolo 60, comma 4-ter) ))
Articolo 1 – ((Ambito di applicazione))
1. ((Il presente allegato disciplina le modalita’ di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita’ di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.))
2. ((Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche’ ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.))
3. ((Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.))
4. ((In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.))
Articolo 2 – ((Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale))
1. ((Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e’ obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice.))
2. ((Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non e’ possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e’ sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita’ per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del codice.))
Articolo 3 – ((Attivazione delle clausole di revisione prezzi))
1. ((Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.))
2. ((Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.))
3. ((Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione.))
Articolo 4 – ((Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori))
1. ((Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l’indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.))
2. ((Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico e’ composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico e’ quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico e’ quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.))
3. ((Per procedere alla formazione dell’indice sintetico, il progettista:
a. scompone e classifica l’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; e’ fatta salva la possibilita’ di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell’importo dei lavori;
c. calcola l’indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la seguente formula:))

4. ((Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l’elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.))
Articolo 5 – ((Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita’ e termini di pagamento della revisione prezzi))
1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione e’ calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))
2. ((Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.))
3. ((La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del codice.))
4. ((Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e’ determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.))
5. ((I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo’ essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.))
6. ((La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.))
7. ((Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.))
8. ((Resta ferma la possibilita’ di prevedere nel contratto modalita’ semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.))
Articolo 6 – ((Accordi quadro))
1. ((Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico e’ individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.))
2. ((Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e’ applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita’ di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 e’ quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e’ individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico e’ quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e’ determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.))
Articolo 7 – ((Varianti in corso d’opera))
1. ((Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), e’ rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico e’ modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).))
2. ((Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme gia’ regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.))
Articolo 8 – ((Subappalto))
1. ((I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita’ di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L’appaltatore e’ responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all’articolo 119, comma 2-bis.))
2. ((Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.))
Articolo 9 – ((Appalto integrato))
1. ((In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del codice, l’indice sintetico di cui all’articolo 4 e’ individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita’ tecnico ed economica posto a base di gara.))
2. ((L’indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e’ ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo.))
((SEZIONE III – REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE))
Articolo 10 – ((Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture))
1. ((Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT:
a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettivita’ (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.))
2. ((Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.))
Articolo 11 – ((Individuazione degli indici revisionali rilevanti))
1. ((Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attivita’ oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).))
2. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., e’ individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., e’ individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., e’ individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.))
3. ((In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu’ indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.))
4. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attivita’ oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.))
5. ((Resta in ogni caso ferma la possibilita’ per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.))
Articolo 12 – ((Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita’ e termini di pagamento della revisione prezzi))
1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione e’ calcolata come differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell’articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione e’ quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.))
2. ((Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalita’ operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalita’ di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.))
Articolo 13 – ((Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio))
1. ((In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.))
2. ((Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.))
3. ((Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.))
Articolo 14 – ((Subappalto))
1. ((Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.))
2. ((Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.))
((SEZIONE IV – DISPOSIZIONI ECONOMICOFINANZIARIE E FINALI))
Articolo 15 – ((Copertura economica e finanziaria))
1. ((Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell’Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne e’ prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia’ stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.))
2. ((In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato I.7.))
3. ((Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all’articolo 60, comma 5, del codice.))
4. ((Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.))
Articolo 16 – ((Disposizioni transitorie e finali))
1. ((Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.))
2. ((Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.))
3. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici (1) .))
((TABELLA A)) (( (articolo 4, commi 2 e 3) ))
1. ((La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.))
2. ((Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base e’ elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.))
3. ((I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalita’ di cui all’articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.))
4. ((La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attivita’ ricomprese all’interno di ciascuna di esse.))
((TABELLA B)) – (( (articolo 5, comma 4) ))
1. ((L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e’, calcolato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo) >0,03 allora SALrpx = SALcpx* 0,9* [((ISpx – ISmo ) / ISmo ) – 0,03].
Altrimenti se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) <- 0,03 allora SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) + 0,03]))
2. ((Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx e’ il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx e’ il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx e’ il valore piu’ aggiornato dell’indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo e’ il valore dell’indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))
3. ((Ai fini dell’applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base – e posto uguale a 100 – il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))
4. ((Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ), risultante dalla formula e’ arrotondato alla quarta cifra decimale. L’arrotondamento viene operato per eccesso all’unita’ superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.))
5. ((L’importo revisionale – in aumento o diminuzione- e’ riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell’intera variazione intervenuta.))
6. ((Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL piu’ aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.))
7. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))
((TABELLA C)) – (( (articolo 5, comma 4) ))
1. ((Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e’ calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e’ attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione e’ esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai se nsi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori. Tale attribuzione e’ esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
c) e’ determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, e’ calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori e’ effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e’ effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, e’ effettuato mediante le seguenti formule:))
((Se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo – 0,03) ≥ 0
allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) – 0,03]
Se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≤ – 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0
allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))
2. ((In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, e’ funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.))
3. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))
((TABELLA D)) – (( (articolo 11) ))
1. ((Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell’oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary e’ un sistema unico europeo di classificazione delle attivita’ utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e’ in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.))
2. ((Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un’associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o piu’ indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.))
3. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di piu’ indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.))
4. ((L’elenco dei CPV e’ suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:))
((TABELLE D.1. , D.2. , D.3.))
5. ((La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3) ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da piu’ indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.))
6. ((Ai fini dell’operativita’ della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).))
7. ((La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:))

((dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I e’ l’indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:))

Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensita’ di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potra’ tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.))
8. ((Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilita’ attraverso consultazione del portale ISTAT.))
9. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.)).
10. ((Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l’elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.))
((ELENCO TOTALE CPV E RIPARTIZIONE DI COMPETENZA))
11. ((La Tabella D.1. reca l’elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).))
12. ((La Tabella D.2. reca l’elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo’ scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.))
(1) ((Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria))
(2) ((L’importo maturato e’ comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.))
(3) ((Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.))
(4) ((La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%))