(Articolo 215, comma 1)
Articolo 1 – ((Formazione del collegio e compensi.))
1. ((Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», e’ formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.))
2. ((I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’articolo 3, questo e’ designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalita’ di cui al presente comma.))
3. ((Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l’articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.))
4. ((Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita’ e alla tempestivita’ delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non puo’ superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 1000 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 1000 milioni di euro».))
5. ((Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita’ e alla tempestivita’ delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non puo’ superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non puo’ superare il triplo della parte fissa.))
6. ((Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessita’ dell’opera, nonche’ all’esito e alla durata dell’impegno richiesto e al numero e alla qualita’ delle determinazioni assunte, prevedendone l’erogazione secondo un principio di gradualita’. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilita’ sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.))
Articolo 2 – ((Requisiti e incompatibilita’))
1. ((Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell’ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all’incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l’accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalita’ giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se gia’ collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).))
2. ((Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.))
3. ((Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d’incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l’operatore economico, attivita’ di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l’attivita’ sia stata svolta nell’ambito di organi collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell’affidamento, attivita’ di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio.))
4. ((La sussistenza di cause d’incompatibilita’ dei membri o del presidente puo’ essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile.))
Articolo 3 – ((Costituzione e insediamento del Collegio.))
1. ((Il collegio consultivo tecnico e’ costituito prima della data di avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e’ valutabile sia ai fini della responsabilita’ dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo’ rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.))
2. ((Il CCT si intende costituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessita’ di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all’atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione e’ tenuta una seduta d’insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta’ di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile.))
3. ((Nel verbale della seduta d’insediamento, tenuto conto dell’oggetto e della complessita’ dell’appalto, sono definite periodicita’ e modalita’ di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta’ di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita’ di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.))
4. ((Il CCT puo’ essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.))
5. ((Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e’ nominato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.))
Articolo 4 – ((Decisioni del collegio consultivo tecnico))
1. ((Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo’ essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si puo’ pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullita’ delle determinazioni eventualmente assunte. Se l’appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e’ tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.))
2. ((Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico puo’ operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.))
3. ((Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalita’ di svolgimento del contraddittorio, e’ comunque facolta’ del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita’ di disporre consulenza tecnica d’ufficio. Il Collegio e’ comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l’andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.))
4. ((Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e’ perfezionata la formulazione di piu’ quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo’ essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.))
Articolo 5 – ((Decadenze, dimissioni e revoca))
1. ((Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo’ ricoprire piu’ di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo’ svolgere piu’ di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.))
2. ((Costituisce causa di responsabilita’ nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell’adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo’ assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.))
3. ((Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all’articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sara’ pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.))
4. ((I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.))
Articolo 6 – ((Osservatorio))
1. ((I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attivita’ dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.))
2. ((L’Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del codice.))
3. ((L’accesso agli atti detenuti dall’Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e’ consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.))
4. ((L’Osservatorio del CCT cura la tenuta dell’elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attivita’ di presidente del CCT di cui all’articolo 2, comma 2.))
Articolo 7 – ((Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico))
1. ((Il collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del codice e’ formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo e’ nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta’ metropolitane. Ferma l’eventuale necessita’ di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell’articolo 1.))
2. ((Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e’ disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT puo’ comunque conoscere delle questioni riguardanti l’intero contratto. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o piu’ operatori economici, in tali ipotesi, l’importo di riferimento e’ quello dei singoli accordi attuativi.))
3. ((Quando un’opera puo’ dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT e’ obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti.))
4. ((In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all’affidamento del contratto, ai sensi dell’articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all’articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.))
Articolo 8 – ((Segreteria tecnico amministrativa))
1. ((Per lavori di particolare complessita’, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attivita’ istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o piu’ membri scelti e nominati dal Presidente.))
2. ((Alla segreteria tecnico amministrativa e’ riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria e’ posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalita’ e tempistiche previste per i componenti del Collegio.))