Art. 141 (Ambito e norme applicabili)


1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:
a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l’articolo 6;
b) nell’ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L’articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
c) il Libro I, Parte II;
d) nell’ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
e) nell’ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
f) nell’ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l’articolo 64;
g) nell’ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
h) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;
i) nell’ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 119, 120 e 122.

4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:
a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;
b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
c) specificare la nozione di variante in corso d’opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell’Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.