Art. 24 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)


1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che  consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui  all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti  di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. 

2. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono  utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. 

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50- ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l’accesso per  interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità  in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita  digitale di contratti pubblici. La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell’articolo  23, comma 8. L’ANAC garantisce l’accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni  appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo  100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L’ANAC può predisporre elenchi aggiornati di  operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l’utilizzo degli  accertamenti per procedure di affidamento diverse. 

4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la  partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica  attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. [1]


[1] Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023 – FVOE 
Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE
Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE
Allegato III – QUALIFICAZIONE OE
Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO
Allegato V – SERVIZI E FORNITURE
Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA.
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera ANAC n. 464/2022.