Art. 26 (Regole tecniche)


1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette  piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la  Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore del codice. [1]

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle  piattaforme di approvvigionamento digitale. 

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente  l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro  delle piattaforme certificate.


[1] Determinazione AGID n. 137/2023: “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale