Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.
Articolo 2 – Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo.
2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Articolo 3 – Specificità degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
Titolo II – Requisiti di qualificazione
Capo I – Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
Articolo 4 – Qualificazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 12.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell’allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’allegato I.1 al codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all’articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Articolo 5 – Requisiti generali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall’allegato II.12 al codice, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Articolo 6 – Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell’articolo 100 del codice:
a) l’idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
Articolo 7 – Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
1. L’idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 11;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
4. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l’impresa.
5. Con riferimento alla categoria OG 2, l’idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché di una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l’idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, dell’allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento dell’organico complessivo, con arrotondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.
Articolo 8 – Capacità economica e finanziaria
1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 9 – Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell’articolo 116 del codice.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Articolo 10 – Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a
150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a
40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Capo II – Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
Articolo 11 – Direttore tecnico
1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o a essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale – Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all’allegato I.8 al codice.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al codice.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Titolo III – Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali
Capo I – Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 12 – Attività di progettazione
1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall’allegato I.7 al codice. L’elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all’allegato I.7.
2. Le linee guida di cui all’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1.
3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all’articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.
4. Può essere disposta l’omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L’impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
Articolo 13 – Progetto di fattibilità tecnico-economica
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilità:
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all’articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell’intervento;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.
3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all’articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, l’eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:
a) l’analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità dell’intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.
Articolo 14 – Scheda tecnica
1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell’intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.
4. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento.
Articolo 15 – Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall’unicità dell’intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
Articolo 16 – Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell’intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.
6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell’articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
Articolo 17 – Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
Articolo 18 – Verifica dei progetti
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi altresì:
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.
Capo II – Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori
Articolo 19 – Progettazione, direzione lavori e attività accessorie
1. Secondo quanto disposto dall’articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l’intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare.
Titolo IV – Somma urgenza
Articolo 20 – Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 140 del codice.
Titolo V – Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali
Articolo 21 – Varianti
1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Articolo 22 – Collaudo
1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
4. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 23 – Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.
Articolo 24 – Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori
1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall’articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell’applicazione del presente allegato.
3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell’articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Articolo 25 – Disposizione transitoria
1. Fino all’eventuale revisione dell’allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.