Art. 169 (Procedure di gara regolamentate)

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1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono ((, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 98,)) [1] stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all’ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell’esigenza di garantire una adeguata concorrenza.


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 168 (Procedure di gara con sistemi di qualificazione)

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1.  Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all’iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l’iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l’iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.

4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida. 

5. La stazione appaltante o l’ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione

Art. 167 (Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente)

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1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;
b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 1;
c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall’articolo 99;
d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;
e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 101; 
f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;
g) è consentito il ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 104;
h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l’appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.

2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.

Art. 166 (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

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1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed è indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l’ente concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 168.4.  Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 168, informando per iscritto l’operatore economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per la decisione.

Art. 165 (Inviti ai candidati)

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1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziate con indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermarlo.

2. Gli inviti indicano l’indirizzo digitale al quale sono stati resi direttamente disponibili i documenti di gara e le informazioni indicate di cui all’allegato II.9, Parte II. Se tali documenti non sono disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 88 e non sono disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati del collegamento ipertestuale ai documenti di gara.

Art. 164 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

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1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell’allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 84, in conformità all’allegato II.7.

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 161, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 32, nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 155, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto; tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validità.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione, a condizione che essi siano trasmessi secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

5. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l’articolo 85.

Art. 163 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

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1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell’allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all’articolo 164.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 164. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:
a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 158, comma 2, lettera b);
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 162 (Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)

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1. ((Le stazioni)) Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.))

2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea secondo le modalità di cui all’articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 163.


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 161 (Pubblicità e avviso periodico indicativo)

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1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti
pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione
appaltante o dall’ente concedente sul proprio sito istituzionale rendendoli accessibili tramite collegamento ipertestuale. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 si applica l’articolo 84.

2. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto è aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione A, le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione B;

d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.

3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul sito istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato II.6, l’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, lettera b), può coprire un periodo di due anni.

Art. 160 (Comunicazione delle specifiche tecniche)

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1. Su richiesta degli operatori economici interessati all’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta.

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella digitale qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, in forma digitale, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.