Art. 157 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando)


1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 169, comma 2.4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d’accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Art. 156 (Procedura ristretta)


1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un’offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Art. 155 (Tipi di procedure)


1. Per l’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.

2. Nei soli casi previsti dall’articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

3. La gara è indetta con una delle seguenti modalità:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 161, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 162, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione; 
c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 163.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell’articolo 165.

Art. 154 (Accordi quadro)


1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all’accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l’ente concedente fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. La stazione appaltante o l’ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l’applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 153 (Norme applicabili)


1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:
a) articolo 71, salvo che la disposizione sull’avviso di pre-informazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo di cui all’allegato II.6, Parte II; 
b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell’ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell’articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse, e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;
c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l’innovazione indetti nell’ambito dei settori
speciali, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;
d) articoli 77, 78, 79 e 80;
e) articolo 85, salvo che la disposizione sull’avviso di preinformazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo.

Art. 152 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)


1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Art. 151 (Settore dei servizi postali)


1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell’articolo 143.

2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l’invio e successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 149 (Servizi di trasporto)


1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

3. Le disposizioni del codice non si applicano per l’affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

4. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Art. 148 (Acqua)


1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: 
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

2. L’alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: 
a) la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un’attività di cui al comma 1 quando riguardino:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

4. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attività di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.

6. Sono escluse dall’applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.