Art. 69 (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)

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1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.

Art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

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1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle.

3. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

4. Le stazioni appaltanti possono:
a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;
b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

9. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell’ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l’aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto.

10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. 

11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12.

12. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l’esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

15. È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall’articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.

16. L’inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l’annullamento dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l’operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Art. 67 (Consorzi non necessari)

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1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui  agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui  all’articolo 100, comma 4. ((I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.))

2. L’allegato II.12 disciplina, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che:
a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di  affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole  imprese consorziate.
 (comma abrogato)

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) ((di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d))) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore ((dalla consorziata esecutrice)).

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati ((tramite le consorziate indicate)) in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati ((alle proprie consorziate)) non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. ((I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.)) La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato ((delle consorziate designate)) dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.

5. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono. ((I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.))

6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 100, nell’allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. ((Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.))

8. Con riguardo ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo  dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati  dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è  acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica  corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica  di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale  qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica  VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre  con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,  nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente  che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle  classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la  qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla  somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi  rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti  adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 66 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; 
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Art. 65 (Operatori economici)

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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente.

Art. 64 (Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi)

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1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.

2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino: 
a) la disciplina nazionale applicabile;
b) le responsabilità delle parti;
c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.

3. Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. In base a quanto stabilito nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti

Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

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1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l’affidamento l’affidamento ((e l’esecuzione)) si articola in tre fasce di importo: 
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell’articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per  l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l’Agenzia del demanio, i  soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti  delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città  metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui  all’articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza  unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; 
c) la capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione  di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività  di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la  loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione. ((Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori oppure per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell’Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.))

((6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.))

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento sono disciplinati dall’allegato II.4 e attengono:
a) all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
c) all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati separatamente nell’allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4. possono essere disciplinati dall’ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. ((I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati separatamente nell’allegato II.4.))

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. ((In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l’esecuzione, la Scuola nazionale dell’amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.))

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione  ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle  disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il  limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione  precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il  possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
c) la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4,  rilasciando la qualificazione medesima. L’ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la  qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza,  anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

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1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. ((Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.))

2. Per effettuare le procedure ((le gare)) di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti  devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure ((le gare)) di cui al primo periodo,  l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina ((gli incentivi, nonché)) i requisiti  premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata  in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente  anche in qualità di allegato al codice.

4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. ((nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.))

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; 
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera  g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo: 
a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ((a una stazione appaltante o)) centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture ((affidamenti di appalti di servizi e forniture)) di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c) ((delle lettere c) e d)));
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale  di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto  al RUP della centrale di committenza affidante ((affidataria)).

((6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.))

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione  ai requisiti di qualificazione posseduti esse: ((In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:))
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera  g).

8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato  mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di  committenza ((apposita convenzione)). Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto  e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di  committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di  collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni  appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,  rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di  committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua  ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede  entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una  centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63,  comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere  sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo. [1]

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63,  comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di  committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza  vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo  9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al  di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza  ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a  prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice  per le attività a essa direttamente imputabili, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria  sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre  stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione  appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le  attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di  un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento  delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido  dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in  capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di  aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono  congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile  dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a  proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti  disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della stazione appaltante o centrale di  committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ((del principio del risultato)), dandone adeguata  motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 ((, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice)). Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,)) l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).


[1] Delibera ANAC n. 266 del 20.06.2023 – Qualificazione Stazioni Appaltanti
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’avviso della pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023.

[2] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 61 (Contratti riservati)

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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di  appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali  e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o  svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il  30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da  lavoratori svantaggiati.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come  requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare  le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o  svantaggiate. (comma abrogato)

((2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.))

3. Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

4. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. L’allegato II.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. (comma abrogato)


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 60 (Revisione prezzi)

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1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi ((riferite alle prestazioni oggetto del contratto))

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;  si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo  dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo  complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da  eseguire. ((Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.))

((2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.))

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti  indici sintetici elaborati dall’ISTAT
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; ((con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;)) 
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione  dell’industria e dei servizi e gli indici ((, anche disaggregati,)) delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di  calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e  nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento  adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori  categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici  individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT. ((Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.))

((4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.))

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del  50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 
b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.