Art. 67 (Consorzi non necessari)


1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui  agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui  all’articolo 100, comma 4.

2. L’allegato II.12 disciplina, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che:
a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di  affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole  imprese consorziate. 

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.

5. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 100, nell’allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

8. Con riguardo ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo  dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati  dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è  acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica  corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica  di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale  qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica  VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre  con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,  nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente  che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle  classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la  qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla  somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi  rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti  adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Art. 66 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)


1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; 
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Art. 65 (Operatori economici)


1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente.

Art. 64 (Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi)


1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.

2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino: 
a) la disciplina nazionale applicabile;
b) le responsabilità delle parti;
c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.

3. Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. In base a quanto stabilito nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti

Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)


1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo: 
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell’articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per  l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l’Agenzia del demanio, i  soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti  delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città  metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui  all’articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza  unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; 
c) la capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione  di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività  di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la  loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento sono disciplinati dall’allegato II.4 e attengono:
a) all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
c) all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati separatamente nell’allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4. possono essere disciplinati dall’ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione  ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle  disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il  limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione  precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il  possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
c) la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4,  rilasciando la qualificazione medesima. L’ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la  qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza,  anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)


1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti  devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo,  l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti  premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata  in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente  anche in qualità di allegato al codice.

4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; 
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera  g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: 
a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale  di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto  al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione  ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera  g).

8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato  mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di  committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto  e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di  committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di  collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni  appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,  rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di  committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua  ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede  entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una  centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63,  comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere  sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo. [1]

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63,  comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di  committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza  vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo  9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al  di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza  ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a  prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice  per le attività a essa direttamente imputabili, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria  sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre  stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione  appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le  attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di  un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento  delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido  dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in  capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di  aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono  congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile  dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a  proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti  disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della stazione appaltante o centrale di  committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone adeguata  motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).


[1] Delibera ANAC n. 266 del 20.06.2023 – Qualificazione Stazioni Appaltanti
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’avviso della pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

Art. 61 (Contratti riservati)


1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di  appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali  e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o  svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il  30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da  lavoratori svantaggiati.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come  requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare  le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o  svantaggiate.

3. Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

4. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. L’allegato II.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 60 (Revisione prezzi)


1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. 

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;  si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo  dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo  complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da  eseguire. 

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti  indici sintetici elaborati dall’ISTAT: 
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione  dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di  calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e  nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento  adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori  categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici  individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del  50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 
b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 59 (Accordi quadro)


1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell’indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

3. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l’operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l’accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo effettuerà la prestazione; l’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell’oggetto dell’appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Art. 58 (Suddivisione in lotti)


1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

2.  Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione  dell’appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in  modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie  imprese.

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti.

4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l’avviso di indizione della gara contengono l’indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.