Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici)


1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall’Assemblea generale,  da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall’Osservatorio del collegio  consultivo tecnico.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle  prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,  esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed  economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per  cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei  documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi  se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro,  nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso  i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti  di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere  finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro  economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari,  oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il  parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e  delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell’opera, come  derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.

4. Le ulteriori competenze, l’organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell’allegato I.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.  Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 46 (Concorsi di progettazione)


1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva  2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche)


1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il  RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli  importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri  del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola  opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro  economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i  rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; 
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono  destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti  di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque  eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.

Art. 44 (Appalto integrato)


1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e  per l’esecuzione dei lavori.

5. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.

6. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

4. Nell’allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;
c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 42 (Verifica della progettazione)


1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L’allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione)


1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.

2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. L’allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione  da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente. L’allegato I.7 indica anche i requisiti delle  prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di  metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della  progettazione contiene anche il capitolato informativo.

4. La verifica preventiva dell’interesse archeologico nei casi di cui all’articolo 28, comma 4, del codice dei beni  culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione  europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai  sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all’allegato I.8. In sede di  prima applicazione del codice, l’allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un  corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica  preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto  allegato. [1]

5. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare  e quello definitivo.

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
b) è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori  da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi  al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni  professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie  della stazione appaltante o dell’ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento.

11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, trasferite all’Agenzia del demanio.

12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite  tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla  contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori  merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del  lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in  considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è  determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di  formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In sede di prima  applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un  corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente  per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce  integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato  facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

15. Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da  porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle  prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori,  al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione,  al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione  dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini  dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del  presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente  regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce  integralmente anche in qualità di allegato al codice.


[1] Art. 12 – bis D.L. 19/2024 (PNRR 4) – Modalita’ semplificate per la verifica preventiva dell’interesse
archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR

1. L’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
l’articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entita’ sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree gia’ occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno
scavo che ecceda la quota di profondita’ gia’ impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ agli interventi urgenti necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico.

In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita’ sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalita’ semplificate:
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell’intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, puo’, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell’intervento alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:
a) per «interventi di lieve entita’» si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita’ non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondita’ massima di 60 centimetri;
b) per «interventi di media entita’» si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita’ non superiore a 1,20 metri ovvero l’infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unita’ e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e’ sempre prevista la facolta’ di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d’opera.

Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle gia’ utilizzate da manufatti esistenti, non e’ richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilita’ alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e’ attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che e’ trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell’avvio dei lavori.

Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 40 (Dibattito pubblico)


1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell’allegato I.6, la stazione appaltante o l’ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l’opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.

2. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente di una relazione contenente il progetto dell’opera e l’analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell’intervento, le regioni e gli altri enti territoriali  interessati dall’opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione  degli scopi statutari, sono interessati dall’intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il  termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.

5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non  superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile  del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con  l’eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul  sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente.

6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell’intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente ai fini dell’elaborazione del successivo livello di progettazione.

7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli  interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR  (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.

8. L’allegato I.6 disciplina:
a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

Art. 39 (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale)


1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del  Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi  di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni  interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l’indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

5. Per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5, dell’articolo 38, sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.

6.  Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.

7. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all’articolo 38, comma 3. 

8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall’adozione di un  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa  deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto

9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)


1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

3. La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. 

4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell’espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l’alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro 15 quindici giorni dalla sua ricezione con l’indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l’ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di 20 venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

6. Decorsi 15 quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto è trasmesso alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. per la valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l’assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l’esito dell’eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell’allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell’opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di 10 dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, precedente approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici;. L’intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti,. Essa comprende il provvedimento di VIA valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché ed il vincolo preordinato all’esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall’ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,  in ogni caso, a pena di decadenza, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l’assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto  1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente  articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di  servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di  fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: 
a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; 
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma  interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni. 

3. La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità  tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi  dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi  comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela  ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. 

4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di  cui al comma 3, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed  economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le  opere pubbliche, ai fini dell’espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica  contiene sempre l’alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana. 

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa  carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione  urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l’indicazione delle integrazioni o  modifiche necessarie. La stazione appaltante o l’ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni  richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio  superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque  giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti  giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso  favorevole. 

6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al  Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione  appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al  comma 8.  

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del  Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione  appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al  comma 8. 

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l’assoggettabilità alla verifica preventiva  dell’interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti  esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l’esito dell’eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della  valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso  della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un  interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso  d’opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico  emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell’allegato I.8, tenuto  conto del cronoprogramma dell’opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati  dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia  svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del  pubblico. 

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su  richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso  delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle  assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto  della conferenza medesima. 

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla  scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio  l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità  urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici  e compensatrici. L’intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante  agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la  valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all’esproprio e  consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni  agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase  partecipativa di cui all’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti  locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto  e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione  appaltante o dall’ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, della legge n.  241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere  contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso  concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di  proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente  presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le  amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in  materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di  servizi. 

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto sono validi i  pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l’assenza di variazioni nel progetto e  nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le  intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o  annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse  nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al  regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.