Art. 39 (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale)

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1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del  Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi  di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni  interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza ((nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”)), con l’indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

5. Per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5, dell’articolo 38, sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.

6.  Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.

7. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all’articolo 38, comma 3. 

8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall’adozione di un  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa  deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto

9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento ((presieduto da un Prefetto,)) istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

((9-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81)).


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)

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1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

3. La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. 

((Nei casi diversi dal comma 2, l’amministrazione procedente, la stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all’espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5)).

4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante ((l’amministrazione procedente, la stazione appaltante)) o l’ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell’espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l’alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro 15 quindici giorni dalla sua ricezione con l’indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante ((L’amministrazione procedente, la stazione appaltante)) o l’ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di 20 venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

6. Decorsi 15 quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante ((l’amministrazione procedente, la stazione appaltante)) o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante ((l’amministrazione procedente, la stazione appaltante)) o l’ente concedente trasmette il progetto è trasmesso alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. per la valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l’assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l’esito dell’eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell’allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell’opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di 10 dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, precedente approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici;. L’intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti,. Essa comprende il provvedimento di VIA valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché ed il vincolo preordinato all’esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse ((dall’amministrazione procedente,)) dalla stazione appaltante o dall’ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,  in ogni caso, a pena di decadenza, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l’assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi  quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima  pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo  l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo  l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori  alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di  fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non  sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di  importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella bBanca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l’allegato I.5 sono definiti:
a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell’effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; 
b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d’intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 36 (Norme procedimentali e processuali in tema di accesso)

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1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni  presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale  di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti  non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi  dell’articolo 90. 

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente  disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. 

3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà  anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi  1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a). 

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo  amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e  depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono  costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. 

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza  indicate dall’offerente ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), l’ostensione delle parti dell’offerta di cui  è stato richiesto l’oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni  di cui al comma 4. 

6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l’ente concedente può inoltrare segnalazione all’ANAC  la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla  metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze  di oscuramento. 

7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari  alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed  è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni  dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle  argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. 

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione. 

9. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da  quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90.

Art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza)

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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica della anomalia dell’offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione.

3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale.

4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali ((, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico));
b) sono esclusi in relazione: 
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

5. In relazione all’ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

((5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.))


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 34 (Cataloghi elettronici)

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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. 

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l’intenzione della stazione appaltante o dell’ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Art. 33 (Aste elettroniche)

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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all’articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 32.

3. L’asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara, quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

6. Nei settori ordinari, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 99 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

7. Nei settori speciali, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

10. Un’offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente  incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o  dell’ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è  ritenuta adeguata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95  o dell’articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante  ai sensi dell’articolo 99.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 108, commi 7 e 8. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l’appalto in funzione dei suoi risultati.

Art. 32 (Sistemi dinamici di acquisizione)

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1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all’articolo 72. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall’articolo 72, si applicano i seguenti termini: 
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di  trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una  gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione  delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel  sistema dinamico di acquisizione è stato inviato; 
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito  a presentare offerte. Si applica l’articolo 72, comma 5.

4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni  dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico  indicativo, dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle  domande di partecipazione dopo l’invio dell’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito  a presentare offerte. Si applica l’articolo 72, comma 5.

5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 29.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell’articolo 88.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità  del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di  cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in base ai criteri di  selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva  o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo  periodo, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di  acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di  valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo  prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all’operatore economico  interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 89 e all’articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta. Essi aggiudicano l’appalto:
a) nei settori ordinari, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta.

9. I criteri di cui al comma 8 possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

11. Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. 

12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se è posto termine al sistema, l’avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 111 e 163, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

15. Gli accordi quadro di cui all’articolo 59 e le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di  acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all’articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore  alle soglie di rilevanza europea. 

Art. 31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)

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1. È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti  pubblici, che si avvale del registro delle imprese.

2. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti  non risultanti dal registro delle imprese.

4. I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Art. 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

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1. Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

2. Nell’acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; 
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione. 

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:
a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; 
b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; 
c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l’elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.