Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni)

Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto  disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le  piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle  predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche  amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  n. 82 del 2005.

Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi  dell’articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le  piattaforme digitali di cui all’articolo 25. 

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione  trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di  cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la  composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della  gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti  pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti,  anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato  aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori  invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori,  servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate. 

4. L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio  provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo. [1]


[1] Delibera n. 601 del 19.12.2023 recante modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e relativo allegato di seguito riportati nella versione aggiornata:

Delibera n. 264 del 20.06.2023 (mod.) – Trasparenza 
Allegato I (mod.) – Obblighi trasparenza
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023. Il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Art. 27 (Pubblicità legale degli atti)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

4. L’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del  presente articolo. [1] 

5. L’ANAC svolge l’attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.


[1] Delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023 – Pubblicità legale
Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Art. 26 (Regole tecniche)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette  piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la  Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore del codice. ((Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.)) [1]

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle  piattaforme di approvvigionamento digitale. ((Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.))

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID ((alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2)), consente  l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro  delle piattaforme certificate. [2]


[1] Determinazione AGID n. 137/2023: “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.

[2] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi  informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere  una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di  vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi  della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per  svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui  all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli  operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la  concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti  e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento,  pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la  ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga  dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.  

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Art. 24 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che  consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui  all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti  di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. 

2. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono  utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. 

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50- ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l’accesso per  interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità  in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita  digitale di contratti pubblici. ((Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell’articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)) La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell’articolo  23, comma 8. L’ANAC garantisce l’accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni  appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo  100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L’ANAC può predisporre elenchi aggiornati di  operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l’utilizzo degli  accertamenti per procedure di affidamento diverse. [1]

4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la  partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica  attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. [2]


[1] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

[2] Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023 – FVOE 
Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE
Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE
Allegato III – QUALIFICAZIONE OE
Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO
Allegato V – SERVIZI E FORNITURE
Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA.
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera ANAC n. 464/2022.

Art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante  l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

2. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 

3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento  digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di  cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale  nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati  di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le  altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all’articolo  2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di  vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto  legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del  decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le  interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. 

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le  informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini  del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con  la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme  telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli  affidamenti diretti a società ((riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all’articolo 28, gli affidamenti a società)) in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC  individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo  22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.  L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale  nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle  relative regole tecniche. [1] [2] 

6. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche  amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50  e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua ((l’ANAC o le stazioni appaltanti effettuano)) una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. [3]

8. L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire  l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di  obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n.  82 del 2005. 

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono  essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come  strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle  leggi di spesa. 


[1] Delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

[2] Delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023 Acquisizione CIG e pagamento contributo per fattispecie escluse applicazione codice contratti

[3] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Art. 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
e) la presentazione delle offerte
f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle  garanzie.

3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai  sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.

Art. 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22.

3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni  della presente Parte e procedono all’atto dell’avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui  al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)

 Ricerca sentenze relative a questo articolo


1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.

3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.