Art. 27 (Pubblicità legale degli atti)


1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

4. L’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del  presente articolo. [1] 

5. L’ANAC svolge l’attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.


[1] Delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023 – Pubblicità legale
Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Art. 26 (Regole tecniche)


1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette  piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la  Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore del codice. [1]

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle  piattaforme di approvvigionamento digitale. 

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente  l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro  delle piattaforme certificate.


[1] Determinazione AGID n. 137/2023: “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale

Art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale)


1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi  informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere  una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di  vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi  della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per  svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui  all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli  operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la  concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti  e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento,  pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la  ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga  dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.  

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Art. 24 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)


1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che  consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui  all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti  di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. 

2. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono  utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. 

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50- ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l’accesso per  interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità  in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita  digitale di contratti pubblici. La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell’articolo  23, comma 8. L’ANAC garantisce l’accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni  appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo  100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L’ANAC può predisporre elenchi aggiornati di  operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l’utilizzo degli  accertamenti per procedure di affidamento diverse. 

4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la  partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica  attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. [1]


[1] Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023 – FVOE 
Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE
Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE
Allegato III – QUALIFICAZIONE OE
Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO
Allegato V – SERVIZI E FORNITURE
Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA.
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera ANAC n. 464/2022.

Art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)


1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante  l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

2. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 

3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento  digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di  cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale  nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati  di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le  altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all’articolo  2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di  vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto  legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del  decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le  interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. 

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le  informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini  del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con  la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme  telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli  affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC  individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo  22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.  L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale  nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle  relative regole tecniche [1] [2]

6. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche  amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50  e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC  effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire  l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di  obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n.  82 del 2005. 

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono  essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come  strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle  leggi di spesa. 


[1] Delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

[2] Delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023 Acquisizione CIG e pagamento contributo per fattispecie escluse applicazione codice contratti

Art. 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))


1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
e) la presentazione delle offerte
f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle  garanzie.

3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai  sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.

Art. 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)


1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22.

3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni  della presente Parte e procedono all’atto dell’avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui  al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)


1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.

3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Art. 19 (Principi e diritti digitali)


1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel  rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di  neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

2. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema  informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema  informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e  forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente  codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a  una banca dati o a un sistema informativo. 

3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti  digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati  e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di  cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei  regolamenti interni per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le  banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le  previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai  procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica  e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del  personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. 

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte,  l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le  piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la  conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26. 

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 

8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il  supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo,  statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo  comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione)


1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera  b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di  cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante  della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di  procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale,  consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di  recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte  integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di  autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.  È fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; 
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; 
c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni  del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro; 
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.

4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può  essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente  concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della  sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa  quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15,  comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il  consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione  del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove  prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. [1]


[1] Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.