Art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento)


1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. 

8. Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima  della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni  d’urgenza di cui al comma 9.

9. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare  situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico,  artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di  finanziamenti dell’Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o  dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione  appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 16 (Conflitto di interessi)


1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione [1].

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni  ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti  e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati. [2]


[1] Articolo modificato dalla Legge n. 27.11.2023 n. 170.

[2] Delibera n. 291 del 20.06.2023 – Misure di prevenzione corruzione e conflitto interessi
Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.

Art. 15 (Responsabile unico del progetto (RUP))


1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo  determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità  organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze  professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento  contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche  amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i  compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di  RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio  dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per  l’intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli  organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,  progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative  responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di  supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e  del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che  svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)


1. Per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione  aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva  2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture  sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti  concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione  aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti  concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: 
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla  direttiva 2014/24/UE. 

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

4. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale  pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene  conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto  esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i  candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto. 

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo  dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le  singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto  o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con  riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta. 

6. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per  evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere  frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo  giustifichino. 

7. L’importo stimato dell’appalto o concessione è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione  di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui la stazione  appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto. 

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi  nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario  dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture  o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle  disposizioni del codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti,  è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; 
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del  codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture: 
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti  distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l’importo complessivo stimato della  totalità di tali lotti; 
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del  codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. 

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l’appalto per  singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l’importo stimato al netto dell’IVA del lotto sia  inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione  servizi. 

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere  rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto: 
a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o  dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità  o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima  consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. 

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a  riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è il  seguente: 
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l’importo stimato complessivo  per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo  stimato di quello residuo; 
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato  per quarantotto. 

14. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato  dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: 
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; 
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme  di remunerazione; 
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di  remunerazione; 
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato  per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l’importo mensile moltiplicato per  48.

15. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l’importo delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l’oggetto principale. L’oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.

20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.

21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.

23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all’attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del codice.

25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all’esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.

26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.

27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l’articolo 137.

29. Per i contratti misti di concessione si applica l’articolo 180.


In vigore dal 1 gennaio 2024 le nuove soglie di rilevanza comunitaria per effetto dei Regolamenti pubblicati sulla GUUE serie L del 16/11/2023:
– Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
– Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
– Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
– Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Per effetto dei Regolamenti le nuove soglie aggiornate sono le seguenti:

SETTORI ORDINARI

143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;

221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

5.538.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

Art. 13 (Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non  comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in  materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di  scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi  dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione  (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi  all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione  europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente  codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. 

5. L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

6. Le definizioni del codice sono contenute nell’allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte  di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta  l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio  del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo  28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.  L’allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo  di costruzione.

Art. 12 (Rinvio esterno)


1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)


1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a  personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,  impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo  corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,  compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una  ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo  l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo  rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni  dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto  inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata  contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo  il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al  subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 10 (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)


1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 9 (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale)


1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito)


1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.