Allegato II.4 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)


PARTE I – AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.

3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE II – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3 – Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;

b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;

c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

a) livello L3: trenta punti;

b) livello L2: quaranta punti;

c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4 – Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, di cui all’allegato I.9 al codice.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 5 – Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;

b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;

c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

a) livello SF3: trenta punti;

b) livello SF2: quaranta punti;

c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Articolo 6 – Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’AUSA;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 7 – Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all’articolo 4 per i lavori e all’articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;

c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;

b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;

c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;

d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;

f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 9 – Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

PARTE III – ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10 – Domanda di iscrizione

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L’ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione.

3. L’ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 11 – Revisione della qualificazione

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti:

a) la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;

b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ANAC con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

Articolo 12 – Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l’ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall’articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV – COMPETENZA DELL’ANAC

Articolo 13 – Competenza dell’ANAC

1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;

b) è rilasciata la qualificazione;

c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;

d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice;

e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Tabella A – Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2.

RequisitoPunteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale20 punti
Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 202240 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC5 punti
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2295 punti

Tabella B – Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2.

RequisitoPunteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale20 punti
Numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente al 31 dicembre 202240 punti

Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi.

DescrizioneIndicatori elementari
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)INDICATORI ELEMENTARI5.3 TITOLI DI STUDIO SOSI53_1 – Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA (peso w1=15);I53_1b – Numero dirigenti SOS (peso w1b=15) I53_1c – Numero funzionari SOS (peso w1c =15) I53_1d – Numero impiegati SOS (peso w1d =15) I53_2 – Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS (peso w2=10); I53_3 – Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS (peso w3=8);I53_4 – Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS (peso w4=5);I53_5 – Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS (peso w5=13); I53_6 – Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS (peso w6=11);
I53_7 – Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS (peso w7=13);I53_8 – Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS (peso w8=11);I53_9 – Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS/numero dipendenti SOS (peso w9=11); I53_prod – Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS (peso w1prod =75)
Sistema di formazione e aggiornamento del personale5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS (peso 20);I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS (peso 60);I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS (peso 120);
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONEI55_1 – Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall’analisi di regressione) (peso 85);5.5 TEMPI AFFIDAMENTOI55_2 – Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l’analisi di regressione (peso 10);5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 – Numero di gare con esito non positivo / Numero complessivo di gare bandite (peso 5);
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all’AutoritàI57_1 – Numero dei CUP Trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50); I57_2 – Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP
trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)
Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche (PT)Disponibilità: VincolanteUtilizzo: I58_1 – Numero gare per le quali risulta l’uso della PT/numero gare (peso 30);I58_2 – numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro (peso 30)I58_3 – numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro (peso 40).

Allegato II.3 (Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti)


Articolo 1

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell’articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;

f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del codice, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. [1]

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.


[1] Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei MinistriLinee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonchè l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati


Allegato II.2 (Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte)


Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1) decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2) incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non-anomale”. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria.

Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN: vince l’impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se s1 = s2), allora l’impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa

METODO C

1) L’applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell’invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d’asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1) decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;

2) incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l’effettiva anomalia in contraddittorio.

TABELLA A

Tipologia lavori (categoria e classe dimensionale)Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %)
50° pct60° pct70° pct80° pct90° pct95° pct99° pct
OG1
Dimensione lavori
<150k23,79126,69029,05532,00036,38040,02050,130
150k-1mln25,53127,85029,95032,55036,57440,10352,000
1mln-EU22,32025,35327,53129,05632,85340,00055,216
OG2
Dimensione lavori
<150k23,94626,17628,56031,18336,01040,00050,525
150k-1mln24,66626,81028,38030,51134,54438,38051,030
1mln-EU23,34825,37128,12032,29236,07040,33447,999
OG3
Dimensione lavori
<150k19,77523,00026,12029,99134,48438,20045,580
150k-1mln21,88024,79327,92331,92335,47339,72247,100
1mln-EU25,95628,37730,42033,66440,00042,42556,990
OG6
Dimensione lavori
<150k20,12024,06027,85031,55035,99938,92149,990
150k-1mln21,36524,30226,92931,10034,22237,59041,779
1mln-EU (*)21,36524,30226,92931,10034,22237,59041,779
OG7
Dimensione lavori
<150k16,17220,11623,55428,16033,82437,41052,250
150k-1mln20,06422,75725,09030,01134,62542,11052,800
1mln-EU (*)20,06422,75725,09030,01134,62542,11052,800
OG8
Dimensione lavori
<150k18,51021,79125,61030,63536,00039,80048,970
150k-1mln19,13522,06425,55529,56035,00039,43550,570
1mln-EU (*)19,13522,06425,55529,56035,00039,43550,570
OG9
Dimensione lavori
<150k24,67327,37931,00036,44849,16050,00075,260
150k-1mln26,40029,99833,27035,20039,00043,77054,500
1mln-EU (*)26,40029,99833,27035,20039,00043,77054,500
OG10
Dimensione lavori
<150k26,25830,27032,49835,53040,06044,00057,000
150k-1mln27,27829,86032,23234,55538,00041,50051,880
1mln-EU (*)27,27829,86032,23234,55538,00041,50051,880
OG11
Dimensione lavori
<150k23,69526,57029,88033,18537,25341,00054,000
150k-1mln27,12128,81331,02734,57737,56041,14848,730
1mln-EU (*)27,12128,81331,02734,57737,56041,14848,730
OG12
Dimensione lavori
<150k27,35130,63034,06038,00043,88952,36062,000
150k-1mln29,07930,33033,21036,48645,40051,50062,629
1mln-EU (*)29,07930,33033,21036,48645,40051,50062,629
OG13
Dimensione lavori
<150k13,70018,55022,85026,88032,19835,83145,200
150k-1mln20,26524,44027,42231,89036,12040,15057,827
1mln-EU (*)20,26524,44027,42231,89036,12040,15057,827
OS3Dimensione lavori
<150k26,34628,81032,03334,90040,00048,10099,990
150k-1mln28,29330,10033,33036,40044,50053,05075,500
1mln-EU (*)28,29330,10033,33036,40044,50053,05075,500
OS4Dimensione lavori
<150k22,39525,73828,75037,86045,29049,20067,710
150k-1mln30,16533,07037,77039,92045,00048,79651,500
1mln-EU (*)30,16533,07037,77039,92045,00048,79651,500
OS6Dimensione lavori
<150k21,15024,76027,30031,00035,37739,92046,000
150k-1mln24,74527,31129,42232,32036,10041,37049,190
1mln-EU (*) OS7Dimensione lavori24,74527,31129,42232,32036,10041,37049,190
<150k23,37026,66030,01632,15038,75246,00077,850
150k-1mln27,36529,65031,63735,00045,00052,16060,000
1mln-EU (*)27,36529,65031,63735,00045,00052,16060,000
OS10
Dimensione lavori
<150k29,85634,94837,50042,34548,95153,20057,999
150k-1mln33,81737,81640,16943,37551,98765,12973,730
1mln-EU (*)33,81737,81640,16943,37551,98765,12973,730
OS12
Dimensione lavori
<150k25,63528,75032,12034,56138,82642,80750,617
150k-1mln30,49632,39733,51534,93539,89446,13655,648
1mln-EU (*)30,49632,39733,51534,93539,89446,13655,648
OS18
Dimensione lavori
<150k15,07518,60821,65926,40430,13433,33043,950
150k-1mln16,68019,50023,23026,49028,95031,37243,000
1mln-EU (*)16,68019,50023,23026,49028,95031,37243,000
OS21
Dimensione lavori
<150k21,18025,09028,34733,12039,00044,58554,220
150k-1mln24,68027,33029,87732,33435,42038,81245,600
1mln-EU (*)24,68027,33029,87732,33435,42038,81245,600
OS24
Dimensione lavori
<150k23,05027,10030,18033,75038,50043,00053,230
150k-1mln24,89227,20529,71032,49435,52039,75150,000
1mln-EU (*)24,89227,20529,71032,49435,52039,75150,000
OS28
Dimensione lavori
<150k23,27526,01028,88032,50036,00042,15053,500
150k-1mln27,14029,88731,99035,00040,88646,55259,510
1mln-EU (*)27,14029,88731,99035,00040,88646,55259,510
OS30
Dimensione lavori
<150k26,31028,37130,37333,33037,80041,61054,600
150k-1mln28,25429,61631,98035,11740,22244,28058,430
1mln-EU (*)28,25429,61631,98035,11740,22244,28058,430
Altro
Dimensione lavori
<150k21,37425,68829,97033,38238,99044,88061,000
150k-1mln24,73027,69931,12033,67037,56642,92056,160
1mln-EU20,50025,12027,15031,87037,26043,29449,170

Nota: la tabella contiene i valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nell’applicazione del Metodo C. La Tabella A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica, segnatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25 per cento e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200 per cento. La scelta di percentili più alti è particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili più bassi è indicata dove la stazione appaltante ritenga preponderante l’interesse di limitare rischi nella fase di esecuzione. Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate in tabella, la stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base d’asta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra 150.000,00 euro e 1 milione di euro (150k-1mln); maggiore o uguale a 1 milione di euro (1mln-EU). Per tutte le altre tipologie di appalto al di fuori dei lavori con categoria prevalente indicata in tabella, vale la voce “Altro” che appare alla fine della tabella.

Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente più piccola in quanto il numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili è inferiore a cento osservazioni.

Allegato II.1 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)


Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Articolo 2 – Indagini di mercato

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Articolo 3 – Elenchi di operatori economici

1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Allegato I.14 (Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali)


Articolo 1 – Indicazioni di carattere generale

1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l’omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un’opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data.

3. Al fine di assicurare l’omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative:

a) alla strutturazione e all’articolazione dei prezzari, prevedendo anche l’utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzari regionali;

b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;

c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;

d) alle tempistiche e alle modalità per l’aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell’analisi;

e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l’omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.

4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) è affidata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell’ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validità e l’aggiornamento straordinario previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

Articolo 2 – Struttura e contenuti del prezzario

1. Il prezzario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine “lavorazioni” si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un’opera che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attività;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce.

3. Con il termine “risorsa” si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività, in particolare:

1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);

2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);

3) prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attività produttiva delle costruzioni;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attività;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.

5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.

6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un “prefisso”, che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l’anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d’anno.

7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.

Articolo 3 – Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l’attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell’operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi è l’attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d’impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell’ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L’attività di rilevazione consente l’acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un’attrezzatura. L’oggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dell’attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un’eventuale conversione in unità di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l’articolo relativo al prodotto o all’attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all’attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;

d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

7. La selezione degli informatori coinvolti nell’attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;

b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;

c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;

b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;

d) la rendicontazione dell’attività.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l’attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d’anno, all’esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall’articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l’attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

a) la descrizione del prodotto o dell’attrezzatura;

b) l’unità di misura;

c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell’utile di impresa (10 per cento) e dell’IVA;

d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente l’analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

13. All’esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l’utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell’informatore) o l’eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’IVA.

Articolo 4 – Ambito oggettivo di applicazione e validità

1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l’espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell’ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all’uopo costituiti dalle regioni o province autonome.

2. I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell’anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l’elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell’anno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell’atto di approvazione del progetto posto a base di gara.

4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all’esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale è esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5 – La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell’articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.

2. L’analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell’opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito:

1) costo per unità di tempo del lavoro (RU);

2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);

3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);

c) costo figurativo (U):

1) utili d’impresa pari al 10 per cento (U).

3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;

b) aggiungendo la percentuale per spese generali;

c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l’utile dell’esecutore.

4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

Po = CT + SG + U

dove:

CT = (a) + (b) + (c);

SG = (0,13÷017) × CT;

U = 0,10 × (CT + SG)

Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione

Po = (1,243 ÷ 1,287) × CT.

5. Nell’ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall’articolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile evidenziare l’incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l’incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L’incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’IVA.

5. Ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, a carico dell’esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;

m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall’allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, dell’allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:

a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 e punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. Nell’ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia “Sicurezza”. I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite.

10. L’eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l’aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d’asta.

Articolo 6 – Organizzazione e attività di coordinamento

1. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell’efficienza dell’azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell’adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.

2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l’attuazione progressiva del presente allegato;

b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l’attività di monitoraggio;

c) condivisione dei risultati dell’attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;

e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all’articolazione del prezzario di cui all’articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;

f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.

3. Il tavolo di coordinamento è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.

4. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all’omogeneizzazione dell’attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell’evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell’attività di monitoraggio.

TABELLA A – Schema-tipo di organizzazione del prezziario

Famiglia risorse:RU – Risorse umaneAT – AttrezzaturePR – Prodotti
Tipologia opere:01 – Nuove costruzioni edili02 – Ristrutturazioni edili03 – Restauri

TABELLA B – Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Territorio di riferimento:SIGLATerritorio di riferimento:SIGLA
AbruzzoABRPiemontePIE
BasilicataBASPugliaPUG
CalabriaCALSardegnaSAR
CampaniaCAMSiciliaSIC
Emilia-RomagnaEMRToscanaTOS
Friuli Venezia-GiuliaFVGUmbriaUMB
LazioLAZValle D’AostaVDA
LiguriaLIGVenetoVEN
LombardiaLOMProvincia di TrentoTRE
MarcheMARProvincia di BolzanoBOL
MoliseMOL

Allegato I.13 (Determinazione dei parametri per la progettazione)


Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni di cui all’articolo 41 del codice.

2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2 – Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.

2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;

b) l’aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall’aliquota QbI.05.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

TABELLA A

Descrizione singole prestazioneAliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economicaRelazioni, planimetrie, elaborati graficiQbI.01
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoQbI.02
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobiliQbI.03
Piano economico e finanziario di massimaQbI.04
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoQbI.05
Relazione geotecnicaQbI.06
Relazione idrologicaQbI.07
Relazione idraulicaQbI.08
Relazione sismica e sulle struttureQbI.09
Relazione archeologicaQbI.10
Relazione geologicaQbI.11
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbI.12
Studio di inserimento urbanisticoQbI.13
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturareQbI.14
Prime indicazioni di progettazione antincendioQbI.15
Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezzaQbI.16
Progetto di fattibilità tecnico-economicaStudi di prefattibilità ambientaleQbI.17
Piano di monitoraggio ambientaleQbI.18
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminareQbI.19
Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminareQbI,20
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q = 0,010QbI.21
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materieQbII.01
Rilievi dei manufattiQbII.02
Disciplinare descrittivo e prestazionaleQbII.03
Piano particellare d’esproprioQbII.04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economicoQbII.05
Studio di inserimento urbanisticoQbII.06
Rilievi planoaltimetriciQbII.07
Schema di contratto, capitolato speciale d’appaltoQbII.08
Relazione geotecnicaQbII.09
Relazione idrologicaQbII.10
Relazione idraulicaQbII.11
Relazione sismica e sulle struttureQbII.12
Relazione geologicaQbII.13
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistentiQbII.14
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistentiQbII.15
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturaliQbII.16
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbII.17
Elaborati di progettazione antincendioQbII.18
Relazione paesaggisticaQbII.19
Elaborati e relazioni per requisiti acusticiQbII.20
Relazione energeticaQbII.21
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indaginiQbII.22
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCQbII.23
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientaleQbII.24
Piano di monitoraggio ambientaleQbII.25
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitivaQbII.26
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitivaQbII.27
Progettazione esecutivaRelazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutiviQbIII.01
Particolari costruttivi e decorativiQbIII.02
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodoperaQbIII.03
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogrammaQbIII.04
Piano di manutenzione dell’operaQbIII.05
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbIII.06
Piano di sicurezza e coordinamentoQbIII.07
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutivaQbIII.08
Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutivaQbIII.09
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d’appaltoQbIII.10
Supporto al RUP: per la validazione del progettoQbIII.11

Nota di lettura

1) Le aliquote afferenti all’ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all’ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all’esecutivo nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all’ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell’esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell’eventualità che il PFTE venga redatto per l’espletamento dell’appalto integrato, la norma richiede l’anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell’aggiudicatario, l’ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l’onere di revisione e aggiornamento.

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione – con Q = 0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento percentuale BIM).

Allegato I.12 (Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione)


Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Con il presente allegato sono individuate le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’articolo 13, comma 7, del codice, per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all’articolo 116 del codice.

Articolo 2 – Progettazione

1. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

Articolo 3 – Modalità di affidamento

1. Con riferimento all’affidamento delle opere di cui all’articolo 2, l’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del codice.

2. L’amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.

3. L’offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Articolo 4 – Urbanizzazione a scomputo

1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.

Articolo 5 – Urbanizzazione primaria

1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Allegato I.11 (Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici)


Articolo 1 – Ulteriori competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 47 del codice, esercita altresì funzioni consultive ed esprime pareri:

a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;

b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I – Attività edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:

a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;

b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell’attività normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell’ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, “resistenza meccanica e stabilità”, di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) esercita, d’intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell’ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l’assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell’Unione europea preposti all’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l’ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Articolo 2 – Composizione

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi è ricompreso, a far data dall’entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto-legge;

b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall’Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere della Corte dei conti e l’avvocato dello Stato di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, nonché in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:

a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Capo dipartimento della protezione civile;

c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;

d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;

g) il Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Per l’esame dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III, di cui all’articolo 4 e dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni provincia o città metropolitana in cui l’opera è localizzata, nonché un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.

6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.

7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

Articolo 3 – Assemblea generale

1. L’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all’articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 4, nonché da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attività dell’Assemblea generale, non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L’Assemblea generale si esprime sugli affari posti all’ordine del giorno dal Presidente.

2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all’articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all’interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge.

4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all’articolo 4 è corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità prevista dall’articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’indennità pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l’amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione. L’indennità di cui al primo periodo è determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 4 – Sezioni

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate “Sezione I”, “Sezione II”, “Sezione III” e “Sezione speciale”. La ripartizione delle materie è definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.

2. Per l’esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito un Comitato ristretto è composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non più di sei componenti, scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto può disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso è sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 5 – Servizio tecnico centrale

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;

b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;

c) attività istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:

1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell’Unione europea o nazionali di settore;

2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;

4) riconoscimento dell’equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l’utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all’articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;

7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all’articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.

2. Per l’espletamento delle proprie attività, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.

3. Il Servizio tecnico centrale può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell’Ente unico nazionale di accreditamento nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il Servizio tecnico centrale è articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6 – Osservatorio del Collegio consultivo tecnico

1. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale degli architetti, uno designato dall’Ordine professionale dei geologi, uno designato dall’Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall’Ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

3. I componenti dell’Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7 – Regole di funzionamento

1. Le adunanze dell’Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.

2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:

a) convoca e presiede l’Assemblea generale;

b) convoca e presiede l’adunanza della Sezione speciale;

c) assegna gli affari all’Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

d) assegna gli affari alle Sezioni;

e) programma le sedute dell’Assemblea generale;

f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;

g) dispone sull’attuazione del controllo di gestione per l’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell’attività svolta sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, nonché della adeguatezza della struttura;

h) nomina le commissioni per l’elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico centrale;

i) dispone l’eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell’assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell’ambito delle proprie attribuzioni di cui all’articolo 5;

3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.

4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;

e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche;

f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilità;

g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell’affare o di almeno la metà dei componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l’esame o il riesame della questione da parte dell’Assemblea generale.

8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio:

a) assiste il presidente nell’esercizio delle sue funzioni;

b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;

c) provvede all’attività amministrativa e contabile della struttura;

d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;

b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Al fine di garantire l’indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Dall’attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato I.10 (Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure)


Attività di:

– programmazione della spesa per investimenti;

– responsabile unico del progetto;

– collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

– redazione del progetto esecutivo;

– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

– verifica del progetto ai fini della sua validazione;

– predisposizione dei documenti di gara;

– direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

– direzione dell’esecuzione;

– collaboratori del direttore dell’esecuzione

– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

– collaudo tecnico-amministrativo;

– regolare esecuzione;

– verifica di conformità;

– collaudo statico (ove necessario).

Allegato I.9 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)


Articolo 1

1. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all’interno della stazione appaltante, per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell’intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L’utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell’affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere l’integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.

5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all’interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l’utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.

6. Per assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall’Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità. Quanto meno nell’ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l’uniformità può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all’atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.

8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 41 del codice e al relativo allegato 1.7, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo allo stato attuale;

c) la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale;

d) le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di interoperabilità degli strumenti informativi nel tempo.

9. Per l’avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. I documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell’appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni.

10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:

a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l’ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;

b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa presenta un’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo;

c) l’affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio della esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione informativa, da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esecuzione del contratto;

d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l’ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;

e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro, nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;

f) l’attività di verifica della progettazione di cui all’articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;

g) fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;

h) la documentazione di gara può essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione grafica tradizionale, è considerata valida quella tradizionale;

i) a decorrere dall’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati.

11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l’utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo finale o la verifica di conformità, l’affidatario consegna il modello informativo dell’opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello rientra fra le attività di collaudo e di verifica di conformità.

12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell’esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di valutazione ai fini della premialità, ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:

a) per l’integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;

b) per facilitare la gestione dell’ambiente di condivisione dei dati nell’ambito della cyber security;

c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all’ambiente di condivisione dei dati;

d) per utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell’ambiente di condivisione dei dati;

f) che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;

g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;

h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica e di validazione dei progetti;

i) per supportare la formulazione e la valutazione di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;

m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;

n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;

o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;

p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;

q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all’avvio del funzionamento del cespite e delle attività a esso connesse;

r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilità.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonché per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l’aggiornamento di tali disposizioni.