Allegato II.4 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)


(Articolo 62)

Articolo 1 – Finalita’

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalita’ di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacita’ di gestire direttamente, secondo criteri di qualita’, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, tempestivita’ e correttezza, le attivita’ che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. La qualificazione e’ necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non e’ necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.

3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle citta’ metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE II – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3 – Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;

b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;

c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

a) livello L3: trenta punti;

b) livello L2: quaranta punti;

c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo’ effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 puo’ essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. ((Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 193, comma 16, dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.))

6. ((Fino al 31 dicembre 2026)), gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4 – Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

c) disponibilita’ di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. ((Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture di cui all’Allegato I.9 al codice.))

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e’ richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo’ essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo’ essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 5 – Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;

b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;

c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

a) livello SF3: trenta punti;

b) livello SF2: quaranta punti;

c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo’ effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, puo’ essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. ((Ai fini della progettazione e dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.))

Articolo 6 – Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’AUSA;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

c) disponibilita’ di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e’ richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo’ essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo’ essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 7 – Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all’articolo 4 per i lavori e all’articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio e’ determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8 – ((Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione))

1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.)).

2. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita’ per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e’ valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.))

3. ((Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.))

4. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita’ per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, del codice e’ subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche’ al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture.))

5. ((Resta ferma la possibilita’ per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche’ i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1.))

Articolo 9 – Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle citta’ metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attivita’ di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

PARTE III – ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10 – Domanda di iscrizione

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda e’ condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L’ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione.

3. L’ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicita’ dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 11 – Revisione della qualificazione

1. Il punteggio di qualificazione e’ aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC ((valuta)) anche i seguenti requisiti premianti:

a) ((la disponibilita’ ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1;))

b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.

b-bis) ((la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;))

b-ter) ((l’efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.))

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ANAC con le modalita’ di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio e’ superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

4-bis. ((Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.))

4-ter. ((A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l’efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.)).

4-quater. ((La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell’articolo 63, comma 11 del codice.))

Articolo 12 – Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l’ANAC puo’ attivare, nei casi e nei termini previsti dall’articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita’ previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV – COMPETENZA DELL’ANAC

Articolo 13 – Competenza dell’ANAC

1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalita’ attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalita’ con cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;

b) e’ rilasciata la qualificazione;

c) la stazione appaltante puo’ conseguire una qualificazione di livello superiore;

d) puo’ essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice;

e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Articolo 13-bis. – ((Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza))

1. ((E’ istituito presso l’ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell’ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))

2. ((Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l’attivita’ di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell’articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all’articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attivita’ o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attivita’ di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita’ e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attivita’ ad elevata complessita’ o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attivita’ di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.))

3. ((Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.))

Articolo 13-ter – ((Disposizioni transitorie))

1. ((Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall’ANAC all’esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche’ in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell’articolo 11. I provvedimenti di qualificazione gia’ rilasciati dall’ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all’articolo 11.))

2. ((In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l’esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell’attribuzione del livello di qualificazione per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.))

((Tabella A – Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Tabella B – Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Tabella C-bis – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di lavori))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Tabella C-ter – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di servizi e forniture))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegato II.3 (( Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunita’ generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilita’ o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis) ))


(Articolo 61, commi 4 e 5)

Articolo 1

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita’ a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita’ ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita’.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita’, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e’ tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita’.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresi’, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e’ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita’ di genere e l’assunzione di giovani, con eta’ inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e’ determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita’ e non discriminazione, nonche’ dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche’ dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, e’ requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita’ a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell’articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’ di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche’ modalita’ innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con eta’ inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita’ a esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parita’ di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita’ generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;

f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravita’ della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 determina, altresi’, l’impossibilita’ per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita’ e socialita’, di efficienza, di economicita’ e di qualita’ del servizio nonche’ di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita’ delegati per le pari opportunita’ e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita’, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del codice, sono definiti le modalita’ e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorita’ delegate per le pari opportunita’ e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Allegato II.2-bis ((Modalita’ di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi))


(( (articolo 60, comma 4-ter) ))

Articolo 1 – ((Ambito di applicazione))

1. ((Il presente allegato disciplina le modalita’ di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita’ di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.))

2. ((Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche’ ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.))

3. ((Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.))

4. ((In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.))

Articolo 2 – ((Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale))

1. ((Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e’ obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice.))

2. ((Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non e’ possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e’ sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita’ per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del codice.))

Articolo 3 – ((Attivazione delle clausole di revisione prezzi))

1. ((Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.))

2. ((Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.))

3. ((Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione.))

Articolo 4 – ((Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori))

1. ((Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l’indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.))

2. ((Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico e’ composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico e’ quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico e’ quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.))

3. ((Per procedere alla formazione dell’indice sintetico, il progettista:
a. scompone e classifica l’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; e’ fatta salva la possibilita’ di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell’importo dei lavori;
c. calcola l’indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la seguente formula:))

4. ((Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l’elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.))

Articolo 5 – ((Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita’ e termini di pagamento della revisione prezzi))

1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione e’ calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))

2. ((Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.))

3. ((La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del codice.))

4. ((Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e’ determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.))

5. ((I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo’ essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.))

6. ((La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.))

7. ((Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.))

8. ((Resta ferma la possibilita’ di prevedere nel contratto modalita’ semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.))

Articolo 6 – ((Accordi quadro))

1. ((Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico e’ individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.))

2. ((Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e’ applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita’ di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 e’ quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e’ individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico e’ quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e’ determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.))

Articolo 7 – ((Varianti in corso d’opera))

1. ((Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), e’ rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico e’ modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).))

2. ((Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme gia’ regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.))

Articolo 8 – ((Subappalto))

1. ((I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita’ di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L’appaltatore e’ responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all’articolo 119, comma 2-bis.))

2. ((Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.))

Articolo 9 – ((Appalto integrato))

1. ((In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del codice, l’indice sintetico di cui all’articolo 4 e’ individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita’ tecnico ed economica posto a base di gara.))

2. ((L’indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e’ ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo.))

((SEZIONE III – REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE))

Articolo 10 – ((Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture))

1. ((Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT:
a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettivita’ (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.))

2. ((Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.))

Articolo 11 – ((Individuazione degli indici revisionali rilevanti))

1. ((Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attivita’ oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).))

2. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., e’ individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., e’ individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., e’ individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.))

3. ((In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu’ indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.))

4. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attivita’ oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.))

5. ((Resta in ogni caso ferma la possibilita’ per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.))

Articolo 12 – ((Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita’ e termini di pagamento della revisione prezzi))

1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione e’ calcolata come differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell’articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione e’ quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.))

2. ((Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalita’ operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalita’ di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.))

Articolo 13 – ((Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio))

1. ((In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.))

2. ((Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.))

3. ((Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.))

Articolo 14 – ((Subappalto))

1. ((Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.))

2. ((Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.))

((SEZIONE IV – DISPOSIZIONI ECONOMICOFINANZIARIE E FINALI))

Articolo 15 – ((Copertura economica e finanziaria))

1. ((Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell’Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne e’ prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia’ stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.))

2. ((In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato I.7.))

3. ((Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all’articolo 60, comma 5, del codice.))

4. ((Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.))

Articolo 16 – ((Disposizioni transitorie e finali))

1. ((Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.))

2. ((Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.))

3. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici (1) .))

((TABELLA A)) (( (articolo 4, commi 2 e 3) ))

1. ((La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.))

((TABELLA A.1.))

2. ((Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base e’ elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.))

3. ((I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalita’ di cui all’articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.))

4. ((La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attivita’ ricomprese all’interno di ciascuna di esse.))

((TABELLA A.2.))

((TABELLA B))(( (articolo 5, comma 4) ))

1. ((L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e’, calcolato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:

se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo) >0,03 allora SALrpx = SALcpx* 0,9* [((ISpx – ISmo ) / ISmo ) – 0,03].

Altrimenti se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) <- 0,03 allora SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) + 0,03]))

2. ((Nella formula di cui al punto 1:

a) SALrpx e’ il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

b) SALcpx e’ il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

c) ISpx e’ il valore piu’ aggiornato dell’indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

e) ISmo e’ il valore dell’indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))

3. ((Ai fini dell’applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base – e posto uguale a 100 – il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))

4. ((Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ), risultante dalla formula e’ arrotondato alla quarta cifra decimale. L’arrotondamento viene operato per eccesso all’unita’ superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.))

5. ((L’importo revisionale – in aumento o diminuzione- e’ riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell’intera variazione intervenuta.))

6. ((Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:

a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;

b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL piu’ aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.))

7. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))

((TABELLA C))(( (articolo 5, comma 4) ))

1. ((Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e’ calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e’ attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione e’ esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai se nsi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori. Tale attribuzione e’ esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
c) e’ determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, e’ calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori e’ effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e’ effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, e’ effettuato mediante le seguenti formule:))

((Se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo – 0,03) ≥ 0

allora si applica la formula

SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) – 0,03]

Se ( (ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≤ – 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0

allora si applica la formula

SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03]

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

ISpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;

ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.))

2. ((In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, e’ funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.))

3. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))

((TABELLA D))(( (articolo 11) ))

1. ((Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell’oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary e’ un sistema unico europeo di classificazione delle attivita’ utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e’ in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.))

2. ((Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un’associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o piu’ indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.))

3. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di piu’ indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.))

4. ((L’elenco dei CPV e’ suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:))

((TABELLE D.1. , D.2. , D.3.))

5. ((La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3) ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da piu’ indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.))

6. ((Ai fini dell’operativita’ della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).))

7. ((La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:))

((dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I e’ l’indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:))

Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensita’ di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potra’ tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.))

8. ((Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilita’ attraverso consultazione del portale ISTAT.))

9. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.)).

10. ((Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l’elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.))

((ELENCO TOTALE CPV E RIPARTIZIONE DI COMPETENZA))

11. ((La Tabella D.1. reca l’elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).))

((TABELLE D.1.))

12. ((La Tabella D.2. reca l’elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo’ scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.))

((TABELLE D.2. , D.3.))


(1) ((Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria))

(2) ((L’importo maturato e’ comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.))

(3) ((Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.))

(4) ((La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%))

Allegato II.2 (Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte)


(Articolo 54, comma 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu’ basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli ((sconti pari o superiori)) alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria e’ quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore e’ deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia e’ determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia e’ uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non-anomale”. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria e’ pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con piu’ offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore e’ estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto e’ pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria.

Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiche’, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN : vince l’impresa con sconto

pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto e’ pari a s2 .

Nel caso di un pareggio tra due (o piu’) sconti piu’ alti (ovvero se s1 = s2 ), allora l’impresa vincitrice e’ sorteggiata tra tutte

quelle che abbiano offerto lo sconto piu’ alto e lo sconto di aggiudicazione e’ pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L’applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell’invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto e’ espresso come percentuale della base d’asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualita’ congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’offerta vincitrice con qualita’ potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia e’ determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;

e) la soglia di anomalia e’ uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria e’ quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore e’ deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l’effettiva anomalia in contraddittorio.

TABELLA A

Allegato II.1 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)


Allegato II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

(Articolo 50, commi 2 e 3)

Articolo 1 – Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonche’ le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalita’ di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessita’ di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalita’ di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Articolo 2 – Indagini di mercato.

1. L’indagine di mercato e’ preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita’ ritenute piu’ convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita’ di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita’, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche’ di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilita’ di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicita’ dell’attivita’ di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu’ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita’. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione e’ stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneita’ professionale, i requisiti minimi di capacita’ economica e finanziaria e le capacita’ tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalita’ per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalita’ dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita’ e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo e’ impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Articolo 3 – Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante puo’ individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalita’ indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale e’ rappresentata la volonta’ della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici e’ reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalita’ di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico puo’ richiedere l’iscrizione limitata a una o piu’ fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti puo’ essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e’ consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico e’ tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita’ fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita’ delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalita’ di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti puo’ avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico puo’ darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalita’ dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita’ e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo e’ impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Allegato I.14 (Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali)


(Articolo 41, comma 13)

Articolo 1 – Indicazioni di carattere generale

1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l’omogeneita’ dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualita’ delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruita’ del costo delle opere, tenendo conto delle specificita’ dei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un’opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data.

3. Al fine di assicurare l’omogeneita’ dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative:

a) alla strutturazione e all’articolazione dei prezzari, prevedendo anche l’utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificita’ territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilita’ e possibilita’ di confronto dei prezzari regionali;

b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita’ dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;

c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalita’ di rilevazione;

d) alle tempistiche e alle modalita’ per l’aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell’analisi;

e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l’omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.

4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) e’ affidata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell’ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita’ e l’aggiornamento straordinario previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo’ essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

Articolo 2 – Struttura e contenuti del prezzario

1. Il prezzario di riferimento e’ codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine “lavorazioni” si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un’opera che di per se’ esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attivita’;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce.

3. Con il termine “risorsa” si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita’, in particolare:

1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita’ fisica o intellettuale dell’uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);

2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);

3) prodotto: risultato di un’attivita’ produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attivita’ produttiva delle costruzioni;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attivita’;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche’ le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.

5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.

6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su piu’ livelli e contenente un “prefisso”, che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l’anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilita’ di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d’anno.

7.((Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.)) La codifica potra’ prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonche’ le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di ((gestione informativa digitale delle costruzioni)) e’ demandata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.

Articolo 3 – Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l’attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo e’ determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo e’ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell’operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi e’ l’attivita’ attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d’impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare e’, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione e’ effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi’ da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell’ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessita’, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L’attivita’ di rilevazione consente l’acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un’attrezzatura. L’oggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dell’attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un’eventuale conversione in unita’ di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l’articolo relativo al prodotto o all’attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all’attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;

d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

7. La selezione degli informatori coinvolti nell’attivita’ di rilevazione e’ operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;

b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativita’ merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;

c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma puo’ attivare ulteriori azioni di controllo della qualita’ del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;

b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;

d) la rendicontazione dell’attivita’.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l’attivita’ di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il piu’ possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalita’ conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d’anno, all’esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall’articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilita’ e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilita’ ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti piu’ rilevanti e di maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti piu’ rilevanti e’ finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformita’ nella modalita’ di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonche’ a permettere un monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l’attivita’ di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

a) la descrizione del prodotto o dell’attrezzatura;

b) l’unita’ di misura;

c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell’utile di impresa (10 per cento) e dell’IVA;

d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente l’analisi dei valori medi, nonche’ della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

13. All’esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che e’ soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento e’ calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed e’ parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l’utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell’informatore) o l’eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’IVA.

Articolo 4 – Ambito oggettivo di applicazione e validita’

1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l’espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell’ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all’uopo costituiti dalle regioni o province autonome.

2. I prezzari cessano di avere validita’ al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilita’ tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, e’ possibile utilizzare il prezzario vigente nell’anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l’elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell’anno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), e’ riferito alla data di adozione dell’atto di approvazione del progetto posto a base di gara.

4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi’ come descritti e attengono a cantieri con normale difficolta’ di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all’esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e’ esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5 – La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare e’ calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione e’ ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attivita’ da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell’articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficolta’ di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare e’ resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.

2. L’analisi del prezzo e’ un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell’opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cosi’ ripartito:

1) costo per unita’ di tempo del lavoro (RU);

2) costo per unita’ di misura di prodotti da costruzione (PR);

3) costo per unita’ di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);

c) costo figurativo (U):

1) utili d’impresa pari al 10 per cento (U).

3. Il prezzo e’ determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantita’ di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantita’ unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;

b) aggiungendo la percentuale per spese generali;

c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l’utile dell’esecutore.

4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

PO = CT + SG + U

dove:

CT = (a) + (b) + (c);

SG = (0,13 ÷ 017) × CT ;

U = 0,10 × (CT + SG).

Il prezzo della lavorazione e’ dato dalla seguente relazione

PO = (1,243 ÷ 1,287) × CT .

5. Nell’ambito del prezzario, per ogni prezzo e’ indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall’articolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative piu’ attuali. Nelle analisi e’ possibile evidenziare l’incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l’incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L’incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’IVA.

5. Ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, a carico dell’esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;

m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e’ indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facolta’ del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attivita’ di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall’allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, dell’allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:

a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 e punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. Nell’ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) e’ sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneita’ con quanto operato con i prezzi della tipologia “Sicurezza”. I costi cosi’ stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantita’ eseguite.

10. L’eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l’aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori cosi’ stimati sono sottoposti a ribasso d’asta.

Articolo 6 – Organizzazione e attivita’ di coordinamento

1. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell’efficienza dell’azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialita’ nell’adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.

2. E’ costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ((tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,)) composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attivita’ della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l’attuazione progressiva del presente allegato;

b) definizione aggiornata dei prodotti piu’ rilevanti e delle relative unita’ di misura sui quali condividere l’attivita’ di monitoraggio;

c) condivisione dei risultati dell’attivita’ di monitoraggio sui costi dei prodotti piu’ rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalita’ per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali piu’ rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;

e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all’articolazione del prezzario di cui all’articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;

f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita’ dei prezzari, nonche’ le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di ((gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice));

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalita’ con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita’ stesse di rilevazione.

g-bis) ((definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.))

3. Il ((tavolo tecnico di cui al comma 2)) e’ costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalita’ condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attivita’ che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorita’ individuate.

4. E’ costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita’ di sistema portuale, un rappresentante dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all’omogeneizzazione dell’attivita’ di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche’ degli altri elementi funzionali alle attivita’ di rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell’evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell’attivita’ di monitoraggio.

TABELLA A – Schema-tipo di organizzazione del prezziario

Famiglia risorse:RU – Risorse umane
AT – Attrezzature
PR – Prodotti
Tipologia opere:01 – Nuove costruzioni edili
02 – Ristrutturazioni edili
03 – Restauri
04 – Nuove costruzioni stradali
05 – Opere marittime

TABELLA B – Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Territorio di riferimento:SIGLATerritorio di riferimento:SIGLA
AbruzzoABRPiemontePIE
BasilicataBASPugliaPUG
CalabriaCALSardegnaSAR
CampaniaCAMSiciliaSIC
Emilia-RomagnaEMRToscanaTOS
Friuli Venezia-GiuliaFVGUmbriaUMB
LazioLAZValle D’AostaVDA
LiguriaLIGVenetoVEN
LombardiaLOMProvincia di TrentoTRE
MarcheMARProvincia di BolzanoBOL
MoliseMOL

Allegato I.13 (Determinazione dei parametri per la progettazione)


Allegato I.13

Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalita’ di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni di cui all’articolo 41 del codice.

2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2. – Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali cosi’ come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.

2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita’ tecnico- economica (PFTE).

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva cosi’ come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;

b) l’aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE e’ gia’ compensata dall’aliquota QbI.05.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per meta’ alla progettazione del PFTE e, per la restante meta’, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. ((In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e’ obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovra’ applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. )) Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Articolo 2-bis. – ((Metodi di calcolo dei punteggi economici))

1. ((Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se Ri<Rmed

PEi= (Ri/Rmed)^ a* X

Se Ri>Rmed

PEi= X

ove:

PEi= punteggio economico provvisorio dell’operatore economico i-esimo;

Ri= ribasso offerto dall’operatore economico i-esimo;

Rmed= media ribassi offerti;

α= coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.))

TABELLA A

Categorie Descrizione singole prestazioni Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoQbI.02
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobiliQbI.03
Piano economico e finanziario di massimaQbI.04
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoQbI.05
Relazione geotecnicaQbI.06
Relazione idrologicaQbI.07
Relazione idraulicaQbI.08
Relazione sismica e sulle struttureQbI.09
Relazione archeologicaQbI.10
Relazione geologicaQbI.11
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbI.12
Studio di inserimento urbanisticoQbI.13
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturareQbI.14
Prime indicazioni di progettazione antincendioQbI.15
Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezzaQbI.16
Studi di prefattibilità ambientaleQbI.17
Piano di monitoraggio ambientaleQbI.18
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminareQbI.19
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitivaQbII.27
Progettazione esecutiva Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi QbIII.01
Particolari costruttivi e decorativiQbIII.02
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisiQbIII.03
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogrammaQbIII.04
Piano di manutenzione dell’operaQbIII.05
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbIII.06
Piano di sicurezza e coordinamentoQbIII.07
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutivaQbIII.08
Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutivaQbIII.09
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d’appaltoQbIII.10
Supporto al RUP: per la validazione del progettoQbIII.11

Nota di lettura

1) Le aliquote afferenti all’ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all’ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all’esecutivo nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non e’ piu’ da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all’ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote e’ ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento e’ di competenza dell’esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell’eventualita’ che il PFTE venga redatto per l’espletamento dell’appalto integrato, la norma richiede l’anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiche’, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell’aggiudicatario, l’ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per meta’ al nuovo PFTE e per meta’ al progetto esecutivo, per l’onere di revisione e aggiornamento.

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione – con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione e’ di complessita’ non banale e che dovra’ essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui ((si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)), di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento ((percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale) )).

Allegato I.12 (Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione)


(Articolo 13, comma 7)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Con il presente allegato sono individuate le modalita’ di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’articolo 13, comma 7, del codice, per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all’articolo 116 del codice.

Articolo 2 – Progettazione

1. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo puo’ prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita’ tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

Articolo 3 – Modalita’ di affidamento

1. Con riferimento all’affidamento delle opere di cui all’articolo 2, l’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, indice una gara con le modalita’ previste dagli articoli 71 e 72 del codice.

2. L’amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.

3. L’offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Articolo 4 – Urbanizzazione a scomputo

1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.

Articolo 5 – Urbanizzazione primaria

1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Allegato I.11 (Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici)


(Articolo 47, comma 4)

Articolo 1 – Ulteriori competenze e attribuzioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 47 del codice, esercita altresi’ funzioni consultive ed esprime pareri:

a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;

b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I – Attivita’ edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:

a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;

b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell’attivita’ normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell’ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali e’ di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, “resistenza meccanica e stabilita'”, di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) esercita, d’intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell’ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l’assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell’Unione europea preposti all’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l’ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorita’ indipendenti e puo’ redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita’.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresi’, parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Articolo 2 – Composizione.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita’ ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi e’ ricompreso, a far data dall’entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto- legge;

b) ((tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall’Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l’avvocato dello Stato di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021));

c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita’. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, nonche’ in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall’entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:

a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Capo dipartimento della protezione civile;

c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;

d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;

g) il Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Per l’esame dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III, di cui all’articolo 4 e dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni provincia o citta’ metropolitana in cui l’opera e’ localizzata, nonche’ un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.

6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.

7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

Articolo 3 – Assemblea generale.

1. L’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all’articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 4, nonche’ da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attivita’ dell’Assemblea generale, non spettano indennita’ o gettoni di presenza, ma e’ riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L’Assemblea generale si esprime sugli affari posti all’ordine del giorno dal Presidente.

2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all’articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all’interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge.

4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all’articolo 4 e’ corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l’indennita’ prevista dall’articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’indennita’ pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l’amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione. L’indennita’ di cui al primo periodo e’ determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 4 – Sezioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate “Sezione I”, “Sezione II”, “Sezione III” e “Sezione speciale”. La ripartizione delle materie e’ definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione puo’ essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.

2. Per l’esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ costituito un Comitato ristretto e’ composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non piu’ di sei componenti, scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto puo’ disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e’ sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 5 – Servizio tecnico centrale.

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;

b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;

c) attivita’ istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:

1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell’Unione europea o nazionali di settore;

2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche’ delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;

4) riconoscimento dell’equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l’utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all’articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;

7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all’articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.

2. Per l’espletamento delle proprie attivita’, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo’ affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita’ di particolare complessita’ e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.

3. Il Servizio tecnico centrale puo’ avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell’Ente unico nazionale di accreditamento nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il Servizio tecnico centrale e’ articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6 – Osservatorio del Collegio consultivo tecnico.

1. L’Osservatorio e’ presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e’ composto da:

a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita’;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale degli architetti, uno designato dall’Ordine professionale dei geologi, uno designato dall’Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall’Ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

3. I componenti dell’Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennita’, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7 – Regole di funzionamento.

1. Le adunanze dell’Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.

2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:

a) convoca e presiede l’Assemblea generale;

b) convoca e presiede l’adunanza della Sezione speciale;

c) assegna gli affari all’Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

d) assegna gli affari alle Sezioni;

e) programma le sedute dell’Assemblea generale;

f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;

g) dispone sull’attuazione del controllo di gestione per l’attivita’ del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalita’ istituzionali dell’attivita’ svolta sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, nonche’ della adeguatezza della struttura;

h) nomina le commissioni per l’elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico centrale;

i) dispone l’eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell’assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell’ambito delle proprie attribuzioni di cui all’articolo 5;

3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.

4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;

e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche;

f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilita’;

g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennita’ o gettoni di presenza, ma e’ riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell’affare o di almeno la meta’ dei componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo’ disporre l’esame o il riesame della questione da parte dell’Assemblea generale.

8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio:

a) assiste il presidente nell’esercizio delle sue funzioni;

b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;

c) provvede all’attivita’ amministrativa e contabile della struttura;

d) adotta i criteri di gestione e le modalita’ di tenuta della contabilita’ e del rendiconto.

Articolo 8 – Disposizioni finali.

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche’ del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, nell’ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni)).

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilita’ amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

((2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente Codice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all’allegato I.7 al presente codice.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).))

3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita’ previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;

b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita’ del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

((c-bis) dalle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.))

5. Al fine di garantire l’indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuita’ assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Dall’attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Allegato I.10 (Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure)


(Articolo 45, comma 1)

Attivita’ di:

– programmazione della spesa per investimenti;

– responsabile unico del progetto;

– collaborazione all’attivita’ del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

– redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali;

– redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica;

– redazione del progetto esecutivo;

– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

– verifica del progetto ai fini della sua validazione;

– predisposizione dei documenti di gara;

– direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

– direzione dell’esecuzione;

– collaboratori del direttore dell’esecuzione

– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

– collaudo tecnico-amministrativo;

– regolare esecuzione;

– verifica di conformita’;

– collaudo statico (ove necessario).

((- coordinamento dei flussi informativi.))