PARTE I – AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 1 – Finalità
1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.
2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.
3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.
3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
PARTE II – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 3 – Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
1. Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, pari o superiore a:
a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.
4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Articolo 4 – Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.
4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, di cui all’allegato I.9 al codice.
5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.
Articolo 5 – Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
Articolo 6 – Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.
Articolo 7 – Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza
1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.
2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.
3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all’articolo 4 per i lavori e all’articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Articolo 8 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Articolo 9 – Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
PARTE III – ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI
Articolo 10 – Domanda di iscrizione
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.
2. L’ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione.
3. L’ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.
4. L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell’articolo 11.
Articolo 11 – Revisione della qualificazione
1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.
2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti:
a) la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.
3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ANAC con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.
4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.
Articolo 12 – Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l’ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall’articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.
PARTE IV – COMPETENZA DELL’ANAC
Articolo 13 – Competenza dell’ANAC
1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:
a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
b) è rilasciata la qualificazione;
c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;
d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice;
e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.
Tabella A – Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2.
Requisito | Punteggio massimo ottenibile |
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali | 20 punti |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale | 20 punti |
Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 | 40 punti |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC | 5 punti |
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 | 5 punti |
Tabella B – Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2.
Requisito | Punteggio massimo ottenibile |
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali | 20 punti |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale | 20 punti |
Numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 | 40 punti |
Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi.
Descrizione | Indicatori elementari |
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza) | INDICATORI ELEMENTARI5.3 TITOLI DI STUDIO SOSI53_1 – Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA (peso w1=15);I53_1b – Numero dirigenti SOS (peso w1b=15) I53_1c – Numero funzionari SOS (peso w1c =15) I53_1d – Numero impiegati SOS (peso w1d =15) I53_2 – Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS (peso w2=10); I53_3 – Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS (peso w3=8);I53_4 – Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS (peso w4=5);I53_5 – Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS (peso w5=13); I53_6 – Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS (peso w6=11); |
I53_7 – Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS (peso w7=13);I53_8 – Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS (peso w8=11);I53_9 – Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS/numero dipendenti SOS (peso w9=11); I53_prod – Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS (peso w1prod =75) | |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale | 5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS (peso 20);I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS (peso 60);I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS (peso 120); |
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate) | 5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONEI55_1 – Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall’analisi di regressione) (peso 85);5.5 TEMPI AFFIDAMENTOI55_2 – Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l’analisi di regressione (peso 10);5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 – Numero di gare con esito non positivo / Numero complessivo di gare bandite (peso 5); |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità | I57_1 – Numero dei CUP Trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50); I57_2 – Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP |
trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50) | |
Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche (PT) | Disponibilità: VincolanteUtilizzo: I58_1 – Numero gare per le quali risulta l’uso della PT/numero gare (peso 30);I58_2 – numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro (peso 30)I58_3 – numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro (peso 40). |