Art. 121 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

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1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di gas o di petrolio;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.