Ricerca sentenze relative all’Art. 127
1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 ((dicembre di ogni anno. Tali avvisi)), che contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall’ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell’allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione C.
3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione B;
d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato IX, l’avviso di cui all’articolo 142, comma 1, lettera b) può coprire un periodo di due anni.