Ricerca sentenze relative all’Art. 140
1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo ((e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)). ((Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c).)) Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione ((europea)) mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 130.