Art. 156 (Concorso di idee)

 Ricerca sentenze relative all’Art. 156


1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’ idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessita’ del tema e non puo’ essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta’ dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’ sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’, la stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione ((…)) del progetto di fattibilita’, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e’ corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell’articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso e’ pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato l’incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.