Ricerca sentenze relative all’Art. 160
1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente codice nonche’ appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e’ determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne’ il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione e’ disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non puo’ essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE [1]; altrimenti puo’ essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
Art. 346 (ex articolo 296 del TCE): “1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro e’ tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, puo’ apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).”