Art. 172 (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)

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1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacita’ tecniche e professionali e alla capacita’ finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessita’ di garantire la capacita’ del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico puo’ affidarsi alle capacita’ di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporra’ delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacita’ finanziaria, la stazione appaltante puo’ richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 45 puo’ fare valere le capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l’articolo 89.