Art. 174 (Subappalto)

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Attuazione:

Vedasi nota [1] in calce all’articolo


1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne’ le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una societa’ di progetto, in conformita’ all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. ((In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.)) [1]

3. ((L’offerente ha l’obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80.)) ((L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.))

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione della concessione e al piu’ tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonche’ le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario e’ obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’ formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e’ fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e’ comunque subordinato alla verifica della regolarita’ contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario e’ liberato dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresi’, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell’articolo 105.


[1] Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l’art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2023 e’ sospesa l’applicazione del terzo periodo del comma 2 di cui al presente articolo.