Art. 197 (Sistema di qualificazione del contraente generale)

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1. ((La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.)) La qualificazione puo’ essere richiesta da imprese singole in forma di societa’ commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c).

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema ((di cui al presente articolo)) ovvero documentata ai sensi dell’articolo 45, salva la facolta’ di associarsi ad altro contraente generale.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))

4. ((Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.))