Art. 200 (Disposizioni generali)

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1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte e’ oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale;

c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell’opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia’ compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All’esito di tale ricognizione, il Ministro propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all’articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche ((vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi)) in relazione ai quali sia gia’ intervenuta l’approvazione del contratto all’esito della procedura di affidamento della realizzazione dell’opera, nonche’ quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.